Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19713 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19713 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
SOPRANO MASSIMILIANO N. IL 06/07/1968
avverso la sentenza n. 2573/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/02/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. krIkfr-; 1 1 E111,.4 7(191bi
che ha concluso per -e ),
7-5,2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difen r Avv.

Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 10/2/2016 la Corte di Appello di Napoli ha confermato
la condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di
multa inflitta dal Tribunale cittadino a Massimiliano Soprano in relazione al delitto
di cui agli artt. 61 n. 6, 81 comma 2 cod. pen., 55 comma 9 della legge n.
231/2007 (capo A) e per il delitto di cui agli artt. 497 bis, 477 e 482 cod. pen.
(capo B), in continuazione tra loro.

impugnazione l’erronea applicazione della legge penale, ed in particolare dell’art.
81 cod. pen., in relazione all’applicazione dell’istituto della continuazione tra i
reati contestati. Deduce, infatti, il ricorrente che, determinata la pena base in
anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa per il più grave
episodio sub A), erroneamente il giudice di merito avrebbe applicato l’aumento
per la continuazione, una volta in relazione al capo A) ed un’altra in relazione al
capo B), rispettivamente fino ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 900
di multa, e poi fino ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa,
pena finale: assume, invece, il Soprano che il giudice avrebbe dovuto disporre un
unico aumento di pena per la continuazione e che l’aumento complessivo
disposto è così superiore al terzo della pena base indicata.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno, infatti, riconosciuto la penale responsabilità del
ricorrente sia in ordine al reato continuato di cui al capo A) che in ordine al reato
di cui al capo B), in continuazione tra loro, ed in particolare, quanto al primo, il
Soprano è stato ritenuto responsabile dell’indebita utilizzazione di 55 carte di
credito in gran parte contraffatte, “in tempi diversi in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso”, sicché legittimamente è stato disposto un aumento di pena
per la continuazione interna a tale capo di imputazione, tra le diverse azioni
poste in essere in tempi diversi, ed altro aumento per la continuazione con il
reato di cui al capo B), giungendo alla pena finale di anni tre e mesi sei di
reclusione ed euro 1200 di multa: si tratta di pena inferiore al limite massimo
previsto dal primo comma dell’art. 81 cod. pen., che consente un aumento di
pena per la continuazione sino al triplo della pena base (nel caso di specie,
considerata la pena base di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00
di multa, corrispondente ad anni sette di reclusione ed euro 2400,00 di multa).
E’ vero, peraltro, che l’aumento di pena complessivo è pari alla metà della pena
base e, pertanto, superiore al limite minimo di un terzo posto dall’ultimo comma

1

2. Propone ricorso per Cassazione il Soprano deducendo con unico motivo di

dello stesso art. 81 cod. pen. nel caso di riconoscimento della recidiva prevista
dal quarto comma dell’art. 99 cod. pen. e, a tal proposito, questa Corte ha già
avuto modo di rilevare che il limite minimo di aumento della pena che, in caso di
più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi
da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99,
comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita
per la violazione più grave, va riferito all’aumento complessivo per la
continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo. (Sez. 1,

limite minimo dell’aumento di pena consentito, senza che sia stato superato,
invece, il limite massimo di cui al primo comma, né quello di cui al comma terzo,
corrispondente alla pena applicabile in caso di concorso materiale, deve ritenersi
evidente che non può riconoscersi alcuna violazione dell’art. 81 cod. pen.
4. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata

Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2018

n. 5478 del 13/01/2010, Rv. 246116): trattandosi, però, del superamento del

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