Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19713 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19713 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONGIORNO MAURIZIO N. IL 11/06/1977 avverso la sentenza n. 199/2008 GIUDICE DI PACE di MESSINA, del
21/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
57 Bongiorno Maurizio
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: la vittima è
stata investita mentre attraversava sulle strisce come riferito dalla stessa e dal coniuge nonché dallo
stesso imputato nella sua denunzia di sinistro. L’imputato, per contro, nel suo appello convertito in
ricorso per cassazione reca tipiche censure di merito in ordine alla responsabilità ed alla pena, estranee al
sindacato di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,