Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19712 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19712 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
De Santis Alfonso nato il 12.07.1977
avverso la sentenza n.5483/16 della Corte d’appello di Bologna, sezione 2a, del
08.11.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonietta
Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI della DECISIONE

Avverso la sentenza su menzionata propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

Data Udienza: 23/01/2018

difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) vizio di illogicità della motivazione avendo il giudice dell’appello ritenuto ,
apoditticamente , che l’ammissione preventiva dell’illecito sia stata indotta più da una
scelta ragionata che da sincera resipiscenza;
b)vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena in continuazione con i fatti di cui alla

parametri di cui all’art.133 cod.pen.
1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente

infondati.
La Corte d’appello ha motivato , con argomentazioni prive di vizi ed ispirate ad anodino
realismo , il giudizio di carenza di spontaneità e concreto opportunismo riservato alla
confessione dell’imputatot

p,

4 -c

Del pari correttamente motivata è l’aumento di pena per la rapina , che è rimasta
confinata dei limiti di legge per il reato in continuazione(
Il ricorso va,pertanto ,dichiarato inammissibile : ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha
proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum
della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata
Così eciso in Roma , il 23 gennaio 2018
Il Con

r e e sore

Il Presidente

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