Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19711 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19711 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

SIRBU MIHAI N. IL 19/01/1981
DUMITRACHE MARIUS N. IL 19/09/1981
avverso la sentenza n. 4019/2016 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/11/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f-huir-D,k(E—/
che ha concluso per
2-(1,S-131

Udito, per la parte ci-Vile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DI RITTO
1. Con sentenza del 9/11/2016 la Corte di Appello di Torino ha confermato il
giudizio di penale responsabilità espresso dal giudice per l’udienza preliminare
del Tribunale di Alessandria nei confronti di Sirbu Mihai e Dumitrache Marius, con
sentenza del 3/3/2016, in ordine ad una rapina aggravata posta in essere ai
danni della titolare di una tabaccheria, in concorso con una terza persona, ed al
reato di lesioni ai danni del lattaio Polizzi Vito, riformando la sentenza impugnata

misura ritenuta di giustizia.
2. Propongono ricorso per Cassazione il Sirbu ed il Dumitrache.
2.1. Il Sirbu, con un unico motivo di impugnazione, deduce la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concorso anomalo
nel reato, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., assumendo non potersi desumere la
prevedibilità dell’evoluzione del delitto di furto in quello di rapina soltanto dalle
due ore impiegate per l’asportazione della merce sottratta, peraltro senza
prendere in considerazione la circostanza che il Sirbu, al pari dei complici, si è
allontanato alla vista dell’arrivo del lattaio.
2.2. Il Dumitrache deduce:
2.2.1. Con il primo motivo di impugnazione la mancanza di motivazione in
ordine al giudizio di equivalenza tra le attenuanti concesse (62 bis e 116 cod.
pen.) e le contestate aggravanti (art. 628 comma 2 e 3 n.1 cod. pen.)
2.2.2. Con il secondo motivo il vizio di motivazione in ordine all’aumento di
pena per la continuazione.
3.

I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti sono

manifestamente infondati o, comunque, si discostano dai parametri
dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
3.1. Il ricorso proposto dal Sirbu, in particolare, è manifestamente infondato
in quanto nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nelle argomentazioni della
Corte territoriale, che ha ben evidenziato come l’intento originario dei correi
fosse quello di compiere un furto all’interno della tabaccheria, peraltro
preparandolo accuratamente, con una sorta di ispezione dei locali, e come, però,
fosse anche del tutto prevedibile che, nel corso del prolungato spazio temporale
necessario all’asportazione della merce, di circa due ore, potesse sopraggiungere
qualcuno, come accaduto per il malcapitato Polizzi, in giro per le consegne del
latte ed aggredito a pugni da due persone, sicché le concrete circostanze del
fatto inducevano a ritenere del tutto prevedibile la possibilità del ricorso alla

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soltanto in ordine al trattamento sanzionatorio, con una riduzione di pena nella

violenza che ha determinato la qualificazione del fatto come rapina impropria,
prevedibilità sufficiente ai fini del riconoscimento del concorso anomalo nel reato,
contestato dal ricorrente. Sussiste, infatti, la responsabilità a titolo di concorso
anomalo, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., in ordine al reato più grave e diverso da
quello voluto qualora vi sia la volontà di partecipare con altri alla realizzazione di
un determinato fatto criminoso ed esista un nesso causale nonché psicologico tra
la condotta del soggetto che ha voluto solo il reato meno grave e l’evento
diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di possibile

concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato, senza peraltro che l’agente
abbia effettivamente previsto ed accettato il relativo rischio, poiché in tal caso
ricorrerebbe l’ipotesi di concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen.; inoltre, la
prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente
va effettuata in concreto, valutando la personalità dell’imputato e le circostanze
ambientali nelle quali si è svolta l’azione (Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rv.
245152)
3.2. Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso proposti dal
Dumitrache, peraltro entrambi attinenti all’esercizio del potere discrezionale
attribuito al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.
Deve, infatti, riconoscersi che la Corte territoriale ha esposto senza vizi
logici ed in modo esaustivo le ragioni che hanno precluso il giudizio di prevalenza
delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti, invocate dal ricorrente,
individuandole nell’elevata capacità a delinquere evidenziata dall’azione
criminosa posta in essere di notte da cinque persone dopo accurata
preparazione. Analogamente, nella determinazione della pena, il provvedimento
impugnato ha reso adeguatamente conto dell’esercizio del potere discrezionale
attribuito al giudice di merito, con un espresso richiamo alla gravità del fatto in
considerazione delle modalità dell’azione e dell’entità della refurtiva; peraltro, a
tal proposito deve anche rilevarsi che nel caso di specie la pena base è stata
determinata in tre anni e tre mesi di reclusione ed euro 660,00 di multa, ed è
stata aumentata per la continuazione di sei mesi di reclusione ed euro 150,00, a
fronte di un aumento massimo consentito fino al triplo della pena base: secondo
la condivisibile giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, invece, una
specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie
in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se
la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo
altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133

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rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e

cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo
aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).
4. All’inammissibilita’ dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa
delle Ammende. -+

Sentenza a motivazione semplificata

Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2018

Il Consiglier estensore
Dott. Luci

I

eriali

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

in € 2.000,00 per ciascuno.

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