Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19711 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19711 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASSALACQUA ARMANDO N. IL 04/02/1947
avverso l’ordinanza n. 593/2011 TRIBUNALE di CROTONE, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
54 Passalacqua Armando
MOTIVI DELLA DECISIONE
disposto alcune prove ex art. 507 c.p.p.; assumendo l’abnormità dell’atto.
L’impugnazione è palesemente infondata, non riscontrandosi nella detta ordinanza alcun tratto di
abnormità: il giudice spiega la necessità ai fini del decidere, dell’audizione degli acquirenti della sostanza
e degli agenti operanti che poterono osservare i fatti. Si tratta di argomentazione che dà compiutamente
spiegazione dell’esercizio di un potere officioso finalizzato ad un’imprescindibile esigenza conoscitiva
essenziale ai fini ddella decisione.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il giudice ha