Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19710 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19710 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
SAVASTA TOMMASO N. IL 10/07/1977
avverso la sentenza n. 960/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/10/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Gperale in persona del Dott. rgAti-j-‘1(1.1 C7( gi (59)1
che ha concluso per 4’1,,,,ta
,U2
e’L)

Udito, per la parte cìvile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Con sentenza del 14/10/2016 la Corte di Appello di Catania ha

confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 3/2/2015 dal giudice
per l’udienza preliminare del Tribunale cittadino nei confronti di Savasta
Tommaso in ordine al reato di indebito utilizzo di carte di credito di cui all’art. 55
comma 9 del D.L.vo n. 231/2007, nonché al reato di ricettazione di cui all’art.
648 cod. pen. per aver acquisito o comunque ricevuto carte di credito di illecita
provenienza, riformando la sentenza soltanto in ordine al trattamento

2.

Propone ricorso per Cassazione il Savasta, deducendo, con unico ed

articolato motivo di impugnazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione
con riferimento alla pena irrogata ed al mancato riconoscimento di attenuanti
specifiche e generiche: lamenta il ricorrente che l’arco temporale di dieci giorni,
in cui sono stati commessi i fatti, indicato dalla Corte in premessa, avrebbe
dovuto indurre a riconoscere la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 648
comma 2 cod. pen., avuto riguardo anche alle modalità dell’azione, non
potendosi ritenere decisivo l’aspetto patrimoniale della tenuità della cosa, ed
indica, poi, gli stessi elementi come idonei a giustificare la concessione delle
circostanze attenuanti generiche, negate dai giudici di merito che, invece, si
assume abbiano trascurato gli elementi favorevoli della vicenda e l’ammissione
degli addebiti da parte del Savasta.
3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri

dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen., perché è
fondato unicamente su argomenti attinenti alle valutazioni discrezionali rimesse
al giudice di merito e da questo congruamente esplicitate.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte di Cassazione,
infatti, in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata ricorre quando l’oggetto
materiale ha un valore economico particolarmente modesto, fermo restando il
potere del giudice di escludere comunque il riferimento alla fattispecie meno
grave in ragione di ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del fatto e
la capacità a delinquere del colpevole. (Sez. 2, n. 45204 del 28/11/2008, Rv.
241971), sicché deve ritenersi immune da censure la valutazione operata dalla
Corte territoriale secondo cui l’ipotesi attenuata in parola non poteva essere
riconosciuta in considerazione della natura dei beni oggetto di ricettazione, carte
di credito precedentemente clonate, ed anche l’uso delle stesse per acquisti di
importo considerevole, valutabile per delineare la gravità del fatto e la
personalità del colpevole.

1

sanzionatorio, con una riduzione di pena nella misura ritenuta di giustizia.

Analogamente, anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è giustificata da motivazione fondata sulla pericolosità del ricorrente,
desunta dalla gravità dell’illecito commesso e dai precedenti penali dello stesso,
e come tale è esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in
cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle

ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n.
34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
Più in generale, con riferimento al trattamento sanzionatorio, giova rilevare
che la pena base è stata determinata in anni due e mesi sei di reclusione ed euro
550 di multa, non lontana dai minimi edittali, e che, per consolidata
giurisprudenza di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione in ordine
alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità
del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.
245596).
4. All’inamrnissibilita’ del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che
si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2018
Il Consi

iere estensore

Dott

akoIrnperiali

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli

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