Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1971 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1971 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MANNELLA SALVATORE N. IL 28/02/1947
avverso la sentenza n. 6299/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
MANNELLA Salvatore ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza e al diniego
della sospensione condizionale della pena.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
§2.