Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19709 del 09/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19709 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
avverso la sentenza n. 1034/14 della Corte d’Appello di Catanzaro del 24/06/2014 nel
procedimento nei confronti di Talarico Francesco Domenico per art. 328 cod. pen.

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. O. Cedrangolo,
che ha concluso per annullamento senza rinvioferprescrizione,
udito il difensore del resistente, avv. Antonio Cimino, che ha chiesto dichiararsi il reato estinto per prescrizione e in subordine l’inammissibilità o il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato quella emessa in
data 05/10/2010 dal Tribunale di Lamezia Terme, assolvendo Talarico Francesco Domenico,
all’epoca dei fatti Sindaco del Comune di Carlopoli (Cz), dal reato di omissione d’atti d’ufficio
1

Data Udienza: 09/04/2015

(art. 328 cod. pen.) contestatogli per avere, nella predetta qualità, indebitamente rifiutato la
adozione delle misure previste dalla normativa vigente atte a contenere la diffusione della malattia vescicolare suina (MVS) che aveva i colpito i capi di una locale azienda agricola, tra cui
l’abbattimento e la macellazione immediata di quarantatre suini, come richiestogli e sollecitatogli da altre autorità competenti (Servizio Veterinario ASL, Regione Calabria, Prefetto), adducendo a scusante la necessità di ripetere gli esami in contrasto con la normativa di settore.
La Corte territoriale ha ritenuto il reato pienamente provato nella sua materialità, avendo
l’imputato ritardato un atto del proprio ufficio che avrebbe dovuto compiere per ragioni dì
igiene e sanità pubblica al fine di evitare la diffusione della malattia, alla luce anche del tenore

La Corte ha, però escluso la sussistenza dell’elemento psicologico, ritenendo l’atteggiamento dell’imputato non ispirato da coscìenza e volontà di rifiutare l’atto dovuto, quanto da
negligente e superficiale interpretazione delle norme di riferimento.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro il quale, dopo avere evidenziato l’omessa ed ingiustificata valorizzazione da parte della Corte territoriale delle numerose dichiarazioni testimoniali acquisite, deduce la manifesta illogicità della decisione, con violazione dell’art. 328 comma
1 cod. pen. nella parte in cui ha scambiato la pervicace determinazione dell’imputato di rifiutare un atto del proprio ufficio, ricavabile in maniera indiscutibile dagli atti del giudizio, per una
erronea interpretazione della normativa in materia, laddove quella da lui sostenuta era stata
ritenuta da tutte le altre autorità di settore addirittura arbitraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento all’elemento psicologico del reato in contestazione, la decisione impugnata
risulta del tutto avulsa dalle risultanze dibattimentali, quali indicate dalla stessa Corte territoriale, che non ha potuto esimersi dal rilevare la pacifica sussistenza dell’elemento materiale
dell’illecito.
Appare, infatti, manifestamente illogica e distonica rispetto alla complessiva ed analitica disamina della vicenda, la statuizione dei giudici d’appello di escludere il dolo del reato del reato
di cui all’art. 328 comma 1 cod. pen.
L’affermazione che la condotta inottemperante del Talarico – il quale aveva richiesto insistentemente all’ASL competente la ripetizione degli esami sierologici fino a disporli con propria ordinanza, da ultimo affidandoli all’esecuzione di un veterinario esterno (pag. 6 motivazione),
dopo essere stato formalmente invitato dalla stessa ASL a disporre immediatamente l’avvio al
macello dei quarantatre suini risultati positivi alla patologia (pag. 5) – ha integrato il reato sotto il profilo materiale si pone in obiettivo e insanabile contrasto con la determinazione assunta
riguardo al suo atteggiamento psichico.
2

della normativa interna ed europea di settore.

Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio è, invero, necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo,
dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (Sez. 6, sent. n. 51149 del 09/04/2014, Scopelliti e altro, Rv. 261415;
Sez. 6, sent. n. 8996 del 11/02/2010, Notarpietro, Rv. 246410; Sez. 6, sent. n. 8949 del
03/07/2000, De Riso C e altro, Rv. 217665).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha diligentemente richiamato le previsioni normative,
nazionali (d.P.R. n. 362 del 1996) ed europee (Dir. 92/119/CEE del Con-siglio; Dir. 200/10/CE

Ministero Salute del 28.3.2007; nota Servizio Veterinario ASL competente del 10.4.2007)
inerenti le misure generali e particolari da adottare nella lotta alla MVS, finendo coll’evidenziare
implicitamente ma inequivocabilmente il carattere strumentale e dilatorio della condotta tenuta
dall’imputato, verosimilmente ispirata dalla contrarietà di dover adottare un provvedimento
tanto drastico, quale l’abbattimento dei suini, in qualità di ufficiale sanitario.
L’assoluta chiarezza del quadro normativo di riferimento, confermata dalle sollecitazioni pervenute al Talarico dal servizio veterinario competente, dimostra, pertanto, l’inconsistenza
logica dell’argomento adoperato dai giudici d’appello per escludere la sussistenza del dolo, costituente piuttosto il portato di una volontà assolutoria del tutto sganciata, però, dalle concrete
risultanze probatorie.

2. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio
ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

P. Q. M .
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.

Roma, 09/04 015
Il consigli
Orl

sore

della Commissione) nonché le disposizioni amministrative (Ord. Min. del 26.7.2001; De-creto

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