Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19708 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19708 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Cecchetto Fabrizio nato il 17.08.1972
avverso la sentenza n.4112 della Corte d’appello di Venezia, sezione 2a, del 15.12.15;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonietta Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI della DECISIONE

l

Data Udienza: 23/01/2018

1:Avverso la sentenza su indicata propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) Violazione dell’art. 606 lettera b) c.p.p. in relazione all’art. 646 c.p.capo a)
dell’imputazione.La Corte di merito ha considerato sussistente il reato previsto e
punito dall’art. 646 c.p. sul presupposto, errato, dell’avvenuta interversione del
possesso dei preziosi in capo al Cecchetto. A tale conclusione osta il dato fattuale
conto vendita
b) Violazione dell’art. 606 lettera b) c.p.p. in relazione all’art. 646 c.p. capo b) della
imputazione.I1 Giudice del merito ha considerato sussistente il reato previsto e
punito dall’art. 646 c.p. sul presupposto, errato, che si sarebbe verificata la
interversione del possesso dei beni consegnati, mentre gli accordi intercorsi tra le
parti contemplavano il pagamento di una penale nella ipotesi di mancata
restituzione dei beni.
c) Violazione dell’art. 606 lettera b) c.p.p. in relazione all’art. 640 c.p.capo c) della
imputazione.La Corte d’appello ha escluso l’ipotesi dell’inadempimento contrattuale
ed ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato di truffa sul presupposto errato del
verificarsi di artifizi e raggiri tali da configurare l’ipotesi delittuosa di truffa.
d) Violazione dell’art. 606 lettera b) c.p.p. in relazione all’art 2043 c.c. in riferimento
ai capi di imputazione sub. b) e sub. c). La Corte ha proceduto alla liquidazione dei
4, c.
danni morali e patrimoniali delle parti civili costituite in violazione dell’art. 2043 -on
essendo stata fornita la prova della entità del danno e non essendo stato provato il
nesso di causalità tra condotta ascritta all’imputato e il danno.
e) Violazione dell’art. 606 lettera b) c.p.p. in relazione all’art. 74 c.p.p. essendo stata
riconosciuta la legittimazione attiva di parte civile in capo a Baldon Alessandro.
f) Violazione dell’art. 606 c.p.p. lettera b) e c) in relazione all’art. 163 c.p. non
essendo stata riconosciuta all’imputato la sospensione condizionale della pena.
g) Violazione dell’art. 606 lettera e) c.p.p. in relazione all’art. 546 lettera e), 125
comma 3 c.p.p. e 165 c.p. per non essere stata adeguatamente motivata la sentenza
nella parte in cui la sospensione condizionale della pena è subordinata alla
corresponsione alle parti costituite della somma liquidata a titolo di
risarcimento.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio

A

della consegna dei preziosi al socio Filippini ; gli accordi prevedevano la consegna in

di legittimità.
2.1 I motivi di ricorso,infatti, sono generici perché per buona parte meramente
assertivi e versati in fatto: le censure mosse con il ricorso espongono critiche che si
fondano su un confronto diretto con i dati processuali e non già con la motivazione
della sentenza secondo il paradigma stabilito dall’art. 606 I^ comma lett. e) cod.
proc. pen., in forza del quale il vizio della motivazione per avere rilievo in sede di
legittimità deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato. La
inosservanza della regola comporta che le censure attengano al merito della

giudizio di legittimità. Sotto altro profilo, vi è che il ricorrente si è limitato a
reiterare i motivi di appello omettendo ogni riferimento e correlazione alle
argomentazioni con le quali la Corte di merito ha respinto l’appello e confermato
la sentenza di primo grado.
2.2 il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, che quest’ultimo ha respinto dopo averli
compiutamente valutati , con motivazione logica e coerente : i motivi di ricorso
devono , pertanto, considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007,
n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
237596). Il ricorrente,inoltre, con i motivi di censura relativi alla liquidazione dei
danni ed alla legittimazione delle parti lese , propone censure esclusivamente volte
ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti , mediante criteri di valutazione
eccentrici rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione
esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento( [. C /-.
Il ricorso deve,per le ragioni che precedono, essere dichiarato inammissibile: ai
sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore
della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della

decisione impugnata, introducendo una rivalutazione in fatto che è preclusa nel

Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa

delle am ende. Così deciso in Roma , il 23 gennaio 2018

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