Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19708 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19708 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CULLHAJ XHAFERR N. IL 26/12/1989
avverso la sentenza n. 853/2013 TRIBUNALE di PARMA, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Parma, con sentenza del 31/10/2013, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro
3.000,00 di multa a carico di Cullhaj Xhaffer, imputato del reato di cui all’
art. 73, co. 1 bis, d.P.R. 309/90, per avere detenuto, al fine di cederla a

La difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, contestando
la mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod.pen. e la disposta
confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del Cullhaj.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure sollevate con il motivo di annullamento sono manifestamente
infondate, in quanto la concessione della sospensione condizionale della
pena non faceva parte del negozio pattizio concordato tra le parti, per cui
la doglianza sul punto non può trovare ingresso; di poi, esaustivamente
giustificata si palesa la confisca del denaro, ritenuto dal decidente
provento dell’attività di spaccio, viste le modalità poco usuali di custodia
(venne rinvenuta accanto al bilancino di precisione ), in uno alla mancata
prova certa che appartenesse ad altro soggetto.
Occorre, però, evidenziare che il trattamento sanzionatorio è stato
ratificato dal giudice di merito nella misura determinata, a seguito del
seguente computo dosimetrico: pena base anni 3 di reclusione ed euro
6.000,00 di multa; ridotta per la concessione delle circostanza attenuante
di cui al co. 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 fino ad anni 2 di reclusione ed
euro 4.000,00 di multa; infine diminuita per il rito ad anni 1, mesi 6 di
reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Orbene, bisogna tenere conto degli interventi normativi dal Legislatore
effettuati in materia di sostanze stupefacenti: con il d.L. 146/13,
convertito nella L. 10/14 il co. 5 del citato art. 73 è stato qualificato come
ipotesi autonoma di reato, rispetto alla originaria previsione di una

terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

circostanza attenuante ad effetto speciale, fissando una pena edittale che
va da un minimo di 1 anno ad un massimo di anni 5 di reclusione,
lasciando inalterata la pena pecuniaria, compresa tra il minimo di euro
3.000,00 e il massimo di euro 26.000,00 di multa, senza distinzione tra
droghe c.d. “pesanti” e droghe “leggere”; di poi, sulla scia della sentenza
della Corte Costituzionale n. 32/14, il Legislatore con d.L. 36/14,
trattamento sanzionatorio per la fattispecie attenuata ex co. 5,
prevedendo un minimo di mesi 6 di reclusione ed un massimo di anni 4, e,
quanto alla pena pecuniaria, un minimo di euro 1.032,00 ed un massimo
di euro 10.329,00 di multa, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti.
Appare così evidente che la sanzione applicata al Cullhaj, muovendo da
una pena base di anni 3 di reclusione, riconosciuto il co. 5, ridotta per il
rito, è stata dal giudice valutata avendo come riferimento i parametri in
vigore al momento della decisione e non quelli, minori, risultati dagli
interventi normativi, in specie dalla L. 79/2014.
Di tal chè la pronuncia gravata va annullata senza rinvio, con trasmissione
degli atti al giudice ad quem, in quanto la stessa, fondandosi sul negozio
pattizio, proposto dalle parti, ratificato dal giudice, non consente
interventi modificatori senza che le parti stesse abbiano la possibilità di
interloquire.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Parma.
Così deciso in Roma il 10/4/2015.

convertito con modificazioni nella L. 79/14 ha ulteriormente rivisto il

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