Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19707 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19707 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
TEDESCHI MAURIZIO nato il 04/04/1952 a LECCO
TEDESCHI MARZIANO nato il 04/04/1952 a LECCO

avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA
che ha conplugó per

Il Proc. Gen. conclude per !’annullamento senza rinvio per quanto riguarda la
truffa perche il fatto non sussiste con trasmissione atti alla Corte d’Appello per
rideterminazione pena.
Udito il difensore
L’avvocato CLAUDIO SCHIAFFINO del foro di Milano, in qualita’ di sostituto
processuale dell’avv. ARATA FRANCESCO del foro di MILANO in difesa di: A.T.S.
GIÀ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCO si riporta alle conclusioni scritte che
deposita con nota spese.

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Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. I fratelli Maurizio e Marziano Tedeschi ricorrono per cassazione avverso la
sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano il 30/1/2017 ha confermato il
giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Lecco
in ordine ai delitti di truffa in danno di ente pubblico e falso in certificazioni
perché in concorso tra loro, in qualità di medici di base convenzionati con il
S.S.N., con artifici e raggiri consistiti per Marziano Tedeschi nel dirottare

visite mediche al posto del fratello e falsificava la firma sulle ricette di
prescrizione riservate a Marziano Tedeschi, con il nome di questo ed utilizzando il
suo timbro, previo accordo con il predetto, inducendo in tal modo in errore la
ASL di Lecco, e procurando così allo stesso Marziano Tedeschi l’ingiusto profitto
spettante dal servizio sanitario nazionale con pari danno economico per
l’amministrazione pubblica.
2. A sostegno del ricorso i fratelli Tedeschi sollevano i seguenti motivi di
impugnazione:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi
costitutivi del reato di truffa in danno di ente pubblico. Assumono a tal proposito
i ricorrenti che la Corte territoriale non avrebbe esaminato una pluralità di
testimonianze, indicate nell’atto di appello, che dimostrerebbero l’insussistenza
dei fatti contestati, sicché vi sarebbe contraddittorietà tra la sentenza e le
testimonianze che hanno riferito che il dott. Marziano Tedeschi visitava con
continuità i propri pazienti. La sentenza impugnata, pertanto, si porrebbe in
contrasto con il canone di giudizio del “ragionevole dubbio”, perché si sostiene
che emergerebbe con chiarezza che le prove favorevoli alla difesa, non
considerate dalla Corte, consentirebbero di prospettare ricostruzioni alternative
dei fatti plausibili e più fondate dell’accusa e della conforme sentenza di appello
che ha ritenuto cagionati all’ente pubblico danni pari al totale degli emolumenti
percepiti dal dr. Marziano che, invece, risulta aver comunque svolto, oltre
all’attività di dentista, quella di medico di base, e si deduce, altresì, che, degli
oltre mille pazienti in cura dal dr. Marziano, ne sono stati sentiti come testimoni
appena una ventina. Si assume, ancora, che la sentenza sarebbe viziata da
contraddittorietà interna, in quanto la Corte territoriale da un lato afferma che
Marziano Tedeschi avrebbe svolto attività di medico di base e, dall’altro,
condanna i due imputati perché dal 2007 al 2011 il Marziano non avrebbe mai
visitato i propri pazienti, ed altresì che sarebbe stato erroneamente applicato

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sistematicamente i propri assistiti al fratello gemello Maurizio, che effettuava

l’art. 640 cod. peri., pur nel difetto dell’elemento costitutivo rappresentato dal
danno per l’ASL di Lecco, essendo state effettivamente prestate le visite da parte
di medico iscritto al SSN, perfino oltre gli orari stabiliti, sicché l’ente pubblico
avrebbe comunque dovuto erogare il corrispettivo. Si deduce a tal fine che
erroneamente la Corte territoriale avrebbe invocato una pronuncia di questa
Corte di Cassazione (sez. 2, n. 1781 del 18/9/2013) ritenendo del tutto analogo
il caso di sostituzioni tra due fratelli medici, uno solo dei quali era convenzionato
con l’ASL quale medico di base, giacché solo in quel caso – a dire del ricorrente –

e l’idoneità del medico privato all’erogazione del servizio pubblico. Il ricorrente
deduce, invece, la difformità di altra pronuncia della Corte di Cassazione (sez. 2
n. 44677 del 20/10/2015) che ha escluso la configurabilità del reato di truffa nel
caso in cui i pazienti abbiano ricevuto comunque l’assistenza medica prevista da
un soggetto qualificato e dotato di competenza specifica, perché anch’egli
medico convenzionato, sicché in tal caso non ricorrerebbe il danno patrimoniale
per la pubblica Amministrazione. Si assume, infine, che tale interpretazione
sarebbe conforme all’accordo collettivo nazionale che, comunque, espressamente
disciplina il caso di sostituzione di un medico con altro, purché convenzionato,
mostrando così di considerare i medici convenzionati intercambiabili.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione di
legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta responsabilità in
ordine al reato di falso in certificazione. Si assume, con tale motivo di ricorso,
che sarebbe stato provato che Marziano Tedeschi svolgeva anche attività di
medico di base, mentre non sarebbe provato che il fratello abbia firmato ricette
con un nome falso, non avendo la Corte provato quali pazienti siano stati visitati
o meno dal Marziano, sicché non potrebbe concludersi che tutte le ricette del
periodo in contestazione siano artefatte; si evidenzia che, con riferimento ad un
periodo di cinque anni, sono state acquisite al processo solo cinque ricette, si
esaminano questi casi e si assume che soltanto in uno di essi (le ricette a nome
Sangiorgio Franco) Maurizio Tedeschi avrebbe apposto una sigla sul timbro del
fratello, ma che ciò non integra l’ipotizzato delitto di falso, dovendosi ritenere
illogica l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 37 dell’Accordo
Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale, che prevede la
comunicazione della sostituzione solo quando si protragga per più di tre giorni
consecutivi e non nel caso di sostituzioni più brevi, si rileva che secondo le
indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie il sostituto può utilizzare il ricettario del
medico sostituito ed apporre “il timbro con i propri dati significativi”; inoltre, si

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sarebbe ravvisabile un danno per la P.A., che non aveva mai certificato i requisiti

menziona l’eccezione costituita dalle ricette informatizzate, che consentono
l’apposizione di firma e timbro del sostituto, e si deduce che nel caso del
Sangiorgio timbro e firma sono del dott. Maurizio Tedeschi, che effettivamente
era il medico prescrittore, sicché non vi sarebbe falsità nella certificazione,
perché effettuata in virtù di valida sostituzione. Si deduce, ancora, comunque
l’erronea applicazione della legge penale perché si tratterebbe quantomeno di
falso innocuo, che non è stato riconosciuto dalla Corte territoriale richiamando
impropriamente una pronuncia relativa a sostituzione di un medico

motivazione della sentenza in punto di dolo, atteso che tutte le ricette citate in
sentenza riportano la firma elettronica di Maurizio Tedeschi, che consente di
riferirle solo a quest’ultimo, né la Corte ha osservato alcunché sulle deduzioni al
riguardo.
3. In data 15/1/2018 l’Azienda dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
della Brianza (già Azienda Sanitaria Locale di Lecco) ha depositato note di replica
ai motivi di ricorso, con le quali si sostiene che Maurizio Tedeschi aveva già
raggiunto il tetto massimo di pazienti che ciascun medico di base ha diritto di
avere, mentre Marziano Tedeschi non aveva mai comunicato l’esercizio della
libera professione che non gli avrebbe altrimenti consentito di mantenere la
convenzione con l’ASL che, pertanto, ha ricevuto un danno di natura economica
per l’erogazione di un compenso che nessuno dei due ricorrenti aveva il diritto di
ricevere. Nelle note si contesta anche la prospettazione difensiva del falso
innocuo in relazione all’asserita identificabilità del medico che effettuava le visite,
così come si contesta che le sentenze di merito possano aver omesso di
considerare prove a favore della difesa e che siano incorse in contraddizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è parzialmente fondato.
4.1. La Corte territoriale ha reso adeguatamente conto di una pluralità di
deposizioni testimoniali, tutte coerenti tra loro ed in alcun modo contraddette
dalle deposizioni dei testi a discarico, che hanno al più dichiarato di essere stati
visitati e seguiti sia da Marziano che da Maurizio Tedeschi, ed ha anche dato
conto di un significativo sopralluogo effettuato in data 1/2/2012 presso dalla ASL
di Lecco, ed ha rilevato come tali elementi abbiano consentito di accertare in
termini di certezza che, in realtà, Maurizio Tedeschi visitava e seguiva, oltre ai
propri assistiti, in larga misura anche quelli del fratello Marziano, così

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convenzionato con un libero professionista; si assume, infine, l’omessa

Consentendo a quest’ultimo di dedicarsi proficuamente all’attività liberoprofessionale di medico-dentista – che veniva svolta dallo stesso Marziano in
studio attiguo a quello di medicina generale (come riferito dai testimoni e
verificato anche nel sopralluogo della ASL) – ed a fronte della quale Marziano
Tedeschi aveva percepito compensi di importi non inferiori ad euro 370.000
annui. Numerosi testimoni, infatti, e tra essi anche personale dipendente dei due
fratelli, hanno confermato che i pazienti del dott. Marziano venivano visitati dal
fratello Maurizio, quando il primo era libero perché stava esercitando attività di

La sentenza, peraltro, con argomentazioni non illogiche ha dato anche conto
di come risulti dimostrata anche la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato
di falso di cui al capo B), avente ad oggetto le ricette mediche ad apparente
firma e timbro Marziano Tedeschi, essendo stata riscontrata, sulla base delle
prove dichiarative e documentali, la falsificazione degli originali delle ricette di
cui sono state acquisite le fotocopie. A tal proposito, risulta meramente
reiterative di censure difensive già disattese dalla Corte territoriale, con le quali il
ricorso non si confronta adeguatamente, la prospettazione, da parte dei
ricorrenti, di ipotesi di falso innocuo, giacché proprio alla luce dei parametri
fissati dalla P.A. nella scelta del medico di base, la sostituzione di un medico di
base ad altro nelle sue prestazioni professionali è consentita solo nei casi previsti
dall’art. 37 dell’Accordo Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale e
del rispetto delle modalità ivi indicate, a riprova del fatto che la persona fisica del
professionista che fornisce la prestazione al paziente non certo è indifferente per
il SSN.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ricordato la
giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui integra il reato di falso
ideologico la condotta di due medici, uno dei quali, libero professionista,
sostituisca l’altro, medico convenzionato con la ASL, in visite non comunicate
all’Azienda, apponendo una sigla illeggibile su ricette e prescrizioni redatte con i
ricettari e con l’uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da
ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilità a quest’ultimo delle
visite e delle conseguenti prescrizioni. La pronuncia in parola sottolineava che,
in tal caso, non è prospettabile l’innocuità del falso, considerata la funzione di
attestati degli atti, la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto
della realtà documentata, in virtù della quale rileva – nel giudizio sulla concreta
offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione
dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche

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dentista, anche in orari nei quali il Marziano era di turno come medico di base.

• riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario (Sez. 5, n.
48803 del 09/10/2013, Rv. 257552): si tratta, all’evidenza, di principi applicabili
anche al caso in cui entrambi i medici siano convenzionati con la ASL, atteso che
anche in tal caso l’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni rileva
quantomeno per l’eventualità che si verifichino sempre possibili contestazioni in
ordine all’operato del sanitario.
4.2. E’ innegabile, pertanto, che l’indebita sostituzione di un medico
convenzionato, ma dedito ad attività professionale privata, con altro anch’egli

timbro di Marziano Tedeschi, abbia tratto artificiosamente in inganno il SSN che,
nell’interesse della pubblica utenza, sceglie i medici di base alla luce di
determinati parametri di professionalità, fissa il numero massimo di pazienti
ritenuto conforme alle esigenze del pubblico perché altrimenti il servizio può
essere non adeguato perché troppo frettoloso o perché le attese degli utenti
possono essere troppo lunghe e disagiate, e fissa i criteri di compatibilità del
servizio pubblico con la professione privata, secondo valutazioni che non possono
essere che rimesse alla Pubblica Amministrazione competente.
Conseguentemente, il SSN paga un corrispettivo per il servizio richiesto sul
presupposto che questo sia stato svolto in conformità alle esigenze del pubblico,
così come sono state riconosciute e valutate dalla RA. nell’individuare i parametri
di cui sopra, sicché non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui, in caso
di pur arbitraria sostituzione del sanitario che eroga la prestazione medica,
comunque difetterebbe l’elemento costitutivo rappresentato dal danno per l’ASL
di Lecco, per il sol fatto che comunque sarebbero state effettivamente prestate le
visite da parte di medico iscritto al SSN, sicché l’ente pubblico avrebbe
comunque dovuto erogare il corrispettivo. Si tratta di assunto a sostegno del
quale i ricorrenti hanno anche ricordato la pronuncia di questa Corte secondo cui
non ricorrerebbero gli estremi del reato di truffa nel caso in cui, a seguito del
trasferimento dei pazienti già assistiti da medico convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, per effetto del pensionamento dello stesso, nella lista di cui
alla Convenzione per i medici di famiglia di altro professionista ancora in attività,
quest’ultimo si sia fatto sostituire nell’espletamento dell’assistenza medica dal
medico in quiescenza, consentendogli, altresì, di utilizzare, per le prescrizioni, il
proprio ricettario e percependo dalla ASL i relativi compensi (Sez. 2, n. 44677
del 20/10/2015, Rv. 265340: in tal caso, la Corte ha sottolineato, in motivazione,
l’insussistenza del danno patrimoniale per la ASL per avere comunque i pazienti,
nella specie, ricevuto l’assistenza medica prevista da soggetto qualificato e

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convenzionato, con la contraffazione delle ricette mediche ad apparente firma e

dotato di competenza specifica).
Il principio invocato, infatti, può essere condiviso solo con riferimento alle
ipotesi nelle quali il medico diverso abbia comunque fornito l’assistenza prevista,
per requisiti e modalità, e non certo con riferimento ai casi nei quali viene
fornito, invece, un servizio diverso da quello richiesto, alla luce dei requisiti
pretesi dal SSN per la convenzione con il medico di base. Questa Corte ha già
avuto modo di rilevare, infatti, proprio con riferimento ad un caso riguardante
due fratelli medici, uno dei quali sostituiva l’altro nell’attività di medico di base,

della prestazione patrimoniale da parte del soggetto passivo, ma la legittimità
della sua erogazione proprio all’autore dell’induzione in errore. In sostanza la
presenza di una controprestazione fornita da un soggetto diverso rispetto
all’obbligato non può essere indifferente rispetto alla qualità dell’aspettativa
riposta dall’Ente pubblico, rispetto alla funzionalità del servizio, la cui efficienza
va considerata nella complessa struttura operativa organizzata per l’erogazione
del servizio. E di cui il “medico persona fisica”, in questo caso, è parte
essenziale” (sez. 2 n. 1781 del 18/9/2013). L’affermazione secondo la quale non
vi sarebbe stato danno a carico della ASL in quanto il compenso da questo
erogato prescinde dalle ricette sottoscritte e dalle prestazioni effettuate,
assicurate illegittimamente attraverso le prestazioni in sostituzione del fratello,
pertanto, è una argomentazione suggestiva, ma di per sé non convincente in
quanto, per valutare se l’ASL abbia subito o meno un danno patrimoniale,
occorre verificare se i pazienti abbiano comunque ricevuto l’assistenza medica
conforme all’aspettativa riposta dall’Ente pubblico rispetto alla funzionalità del
servizio come prevista dalla convenzione, nel qual caso il danno economico dovrà
ritenersi insussistente, oppure se l’assistenza medica fornita ai pazienti non
corrisponda ai parametri di funzionalità richiesti, nel qual caso il danno
economico è costituito dalla corresponsione dei compensi per prestazioni diverse
da quella pattuita.
L’argomento, però, non viene affrontato esplicitamente nella sentenza
impugnata, che non specifica se – come si assume nelle note depositate dall’ATS
della Brianza (già ASL di Lecco) anche con riferimento ad atti che si assumono
acquisiti al procedimento, ma comunque valutabili solo dal giudice di merito – il
dott. Maurizio Tedeschi avesse già raggiunto il numero massimo di pazienti
consentito dall’Accordo Collettivo Nazionale proprio al fine di garantire la
funzionalità e l’efficienza del servizio, o comunque lo abbia superato con le
condotte contestate, sostituendosi al fratello, né se si siano comunque verificati

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“come ai fini della configurazione del danno non rilevi il carattere necessitato

per effetto•della sostituzione quelle disfunzioni del servizio, quali lunghi tempi di
attesa per la visita, o anche errori nelle ricette, che sono dedotti nella note della
parte civile ma dei quali non vi è traccia nella motivazione della sentenza
impugnata, così come questa non affronta l’argomento del possibile superamento
di eventuali limiti posti all’attività libero-professionale del dott. Marziano Tedeschi
in qualità di medico odontoiatra al fine di garantirne la compatibilità con il
servizio pubblico.

territoriale per nuovo giudizio che valuti se nel caso di specie, i predetti limiti
siano stati rispettati e, più in generale, se gli artifici e raggiri come sopra
individuati abbiano inciso sulle prestazioni richieste dall’Ente Pubblico
compromettendo la funzionalità e l’efficienza del servizio così da determinare un
danno economico costituito dalla corresponsione dei compensi per prestazioni di
qualità diversa da quella pattuita.
Nell’effettuare tale giudizio la Corte territoriale valuterà anche l’eventuale
decorso dei termini di prescrizione, verificando le interruzioni e gli eventuali
periodi di sospensione della stessa.
Deve ritenersi irrevocabile, invece, il riconoscimento di responsabilità in
ordine al delitto di falso, in relazione al quale dovrà essere la Corte di appello,
anche in base alle sue valutazioni in ordine al delitto di truffa a valutare se debba
restare immutato o meno il trattamento sanzionatorio.
Analogamente, anche alla luce delle valutazioni del giudice di rinvio in ordine
al delitto di truffa, lo stesso provvederà sui diritti della parte civile.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa, con rinvio ad
altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.

Così deciso il 18 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Dott.-4‘:rciano Imperiali

Il Presidente
Dott. Piercamillo Davigo

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte

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