Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19707 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19707 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLEGRO ANTONIO N. IL 19/12/1991
avverso la sentenza n. 11599/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Allegro Antonio avverso la sentenza emessa
in data 25.9.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Padova con la
quale veniva applicata al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di
anni uno di reclusione oltre alla sospensione della patente di guida per anni due per il
delitto di cui all’art. 589 c.p..
Deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla determinazione

di guida.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nella presente
sede di legittimità e manifestamente infondati.
Giova rammentare che con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le
sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 cod.
proc. pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla
confisca obbligatoria. Ne consegue che con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida prevista dall’art. 222 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della
strada), e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto. Nè rileva che nella
richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione
amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti,
limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (cfr. Cass. pen. Sez.
IV, n. 27931 del 5.5.2005, Rv. 232015).
La durata della sospensione della patente di guida è, dunque, del tutto svincolata
dall’accordo intervenuto dalle parti sul punto.
Corretta è la determinazione della durata in anni due ai sensi dell’art. 186, 2° comma
lett. c) C.d.S. (come modificato dalla legge n. 120 del 2010), attesa la richiamata
estrema gravità del fatto (decesso di una bambina conseguente alla negligente
condotta di guida dell’imputato in violazione di norma sulla circolazione stradale).
Peraltro, va rammentato che non può l’imputato che abbia consentito all’applicazione
della pena, rimettere in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della
responsabilità e non può, in particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o
censure attinenti al merito o alla ricostruzione del fatto nè recriminare sulla
qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della
pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa
che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non

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della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

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