Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19706 del 15/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19706 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ARGENTINI GENNY nato il 09/09/1986 a MOTTA DI LIVENZA
ARGENTINI GIESUE AROL nato il 31/03/1983 a SCHIO

avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il__Ve-h-sore

Data Udienza: 15/01/2018

Ritenuto in fatto
Con la sentenza 19 settembre 2016, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della
sentenza del GIP presso il Tribunale di Vicenza in data 27 marzo 2009, ha dichiarato non doversi
procedere a carico degli odierni ricorrenti in ordine ad alcune delle contestazioni per cui era
intervenuta condanna e – accogliendo l’appello del Procuratore Generale – ha riqualificato il fatto
contestato al capo 4) in termini di rapina consumata (precedentemente la condanna era stata
pronunciata per un tentativo di rapina) rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia.
Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione gli imputati ARGENTINI Genny e

1. Violazione di legge (artt. 56-628 cod pen) in relazione alla erronea riqualificazione
giuridica del fatto.
Affermano i ricorrenti che – essendosi svolta l’azione sotto il diretto controllo dei vigilanti
del supermercato e avendo successivamente ARGENTINI Genny abbandonato il portafogli che
aveva sottratto facendolo ritrovare alla proprietaria – doveva ritenersi sussistente
esclusivamente un tentativo di rapina / secondo le categorie delineate dalle sezioni unite di questa
Corte con la sentenza 34952 del 2012.
In particolare, la difesa si richiama alle dichiarazioni della persona offesa che riferiva che la
fuggitiva aveva lanciato il portafogli all’interno del carrello di un’altra persona che si trovava nel
supermercato dove il borseggio era avvenuto. Di conseguenza, secondo la difesa, si dovrebbe
ritenere che l’impossessamento non sia avvenuto perché il tutto è avvenuto all’interno del
supermercato sotto il diretto controllo del personale di vigilanza.
2. Mancanza, contraddittorietà, e illogicità della motivazione in punto dichiarazione di penale
responsabilità.
Afferma il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato non conterrebbe
l’esplicazione dei motivi per cui si sarebbe superato ogni ragionevole dubbio, sarebbe inidonea
a fondare una condanna in ragione del carattere fallace della individuazione fotografica in quanto
kter_im2D generalmente fallace e nel caso di specie incoerente rispetto alle precedenti
dichiarazioni del teste in tema di età (25 – 28 anni anziché 19), carnagione (olivastra invece che
chiara) , altezza (1.65 – 1.70minvece che 1.55) della persona che aveva posto in essere il
borseggio. Ulteriori imprecisioni avrebbero riguardato il riconoscimento del soggetto che aveva
preso a pugni i sorveglianti che sarebbe stato più basso, tozzo e tarchiato di quanto descritto e
avrebbe avuto la pelle di colorito non olivastro.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso risulta proporre una diretta valutazione degli elementi istruttori
da parte del giudice di legittimità e risulta per il resto essere radicalmente privo di fondamento.
Va infatti rilevato che risultano non realizzati i presupposti ipotizzati dallo stesso ricorrente.
La giurisprudenza da questi richiamata esclude la sussistenza di un impossessamento in tutti i
casi in cui l’azione si svolga sotto il controllo dell’avente diritto o di persona all’uopo incaricata.
Nulla di tutto questo risulta essere avvenuto nel caso di specie. Le persone che hanno seguito lo
2

ARGENTINI Giesuè articolando i seguenti motivi.

svolgersi degli eventi erano state incaricate (it’ contrastare il fenomeno del taccheggio da un
soggetto che nulla aveva a che vedere con il soggetto rapinato ed erano quindi tenute a vigilare
su beni diversi dal portafogli sottratto. Solo per caso queste persone si sono accorte del borseggio
a danno della cliente del supermercato (con cui non erano legati da alcun obbligo contrattuale o
di altra natura) e in qualità di privati – successivamente all’effettivo impossessamento (la cliente
non si era nemmeno accorta di essere stata derubata) – hanno cercato di fermare i borseggiatori.
Sotto questo aspetto, va rimarcato che non possono riproporsi per il portafogli sottratto al cliente
del supermercato gli stessi principi che valgono per i beni presenti sugli scaffali. Infatti, mentre

superato il limite entro cui risulta certa la volontà di non concludere una legittima compravendita
tririaM, l’impossessamento dei beni mobili del cliente del supermercato risulta essere una
azione la cui antigiuridicità risulta essere immediatamente rilevabile, senza la necessità del
superamento delle casse. Inoltre, non può ritenersi che l’intervento di terzi estranei,
contrattualmente obbligati a contrastare la commissione di illeciti solamente similari ai danni di
altro soggetto, possa costituire una prosecuzione del controllo del legittimo titolare che nulla
aveva a che fare con i soggetti intervenuti.
In sostanza, il borseggio avvenuto all’interno del supermercato seguito da violenza
finalizzata a procurare a sé o ad altri l’impunità deve essere valutato secondo i medesimi canoni
con cui valutare un borseggio avvenuto in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico.
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare al proposito che integra il reato di rapina
consumata e non tentata la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone
l’autonoma disponibilità, pur se l’impossessamento sia avvenuto sotto il controllo, anche
costante, delle Forze dell’Ordine o di terzi, laddove questi siano intervenuti solo dopo la
sottrazione, in quanto il delitto previsto dall’art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel
luogo in cui si verificano l’ingiusto profitto e l’altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece,
la mera temporaneità del possesso conseguito.. (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Rv.
269848; Sez. 2, Sentenza n. 7500 del 26/01/2017 Rv. 269576; Conformi: n. 12268 del 1990
Rv. 185263, n. 35006 del 2010 Rv. 248611, n. 5663 del 2012 Rv. 254691, n. 5512 del 2013 Rv.
258207; n. 20031 del 2003 Rv. 225641, n. 8073 del 2010 Rv. 246235, n. 35006 del 2010 Rv.
248611, n. 5663 del 2013 Rv. 254691, n. 5512 del 2014 Rv. 258207). Principio – quello appena
enunciato – che deve essere riproposto nel caso di specie.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e articolato sulla base di una
valutazione parcellizzata degli elementi istruttori e di una lettura parziale della motivazione cit€
provvedimento impugnato.
Deve al proposito rilevarsi come la sentenza di secondo grado si è richiamata alle valutazioni
del giudice di prime cure che aveva segnalato come il teste che aveva effettuato il riconoscimento
avesse avuto un significativo lasso di tempo per imprimere nella memoria i volti dei soggetti che
aveva seguito (il CORDELLINA aveva notato i due sin dal loro ingresso nel supermercato e li
aveva seguiti, assistendo al fatto illecito. Risulta dall’imputazione del provvedimento di secondo
3

l’impossessamento della merce offerta in vendita non può che avvenire dopo che sia stato

grado che lo stesso CORDELLINA è il soggetto che ha cercato di fermare il borseggiatore che gli
causava lesioni guaribili in 40 giorni) . Ne consegue che la valutazione di credibilità della parte
offesa è espressa, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale . Sulla base degli
elementi indicati la svalutazione di elementi descrittivi non oggettivi e di carattere valutativo o
comunque relativo (altezza, carnagione, età) risulta essere stata effettuata sulla base di
massime di esperienza e criteri logici e non contraddittori.
Ne consegue che il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o
coerenza intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione

deriva l’inammissibilità del ricorso medesimo in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio
di legittimità, risultando al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006,
Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099)., la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio
di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369) né
potendosi ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di
una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece
verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano
la valenza richiesta dall’art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro
natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269
del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2018
Il Presidente

alternativa sganciata dalla globale valutazione delle emergenze processuali. Da tali caratteri

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA