Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19706 del 10/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19706 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL FALATI MOUAD N. IL 01/01/1979
ABOULBAKA ABDELALI N. IL 14/04/1987
avverso la sentenza n. 3243/2014 GIP TRIBUNALE di COMO, del
01/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

Ritenuto:

– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Como, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato la pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa a carico di
Abdelali Aboulbaka e di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 1.300,00 di multa a carico di Mouad
El Falati, entrambi imputati del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, co. 1, d.P.R. 309/90, per
avere detenuto illecitamente a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina e ceduto la

2 e 337 cod.pen., per resistenza a pubblico ufficiale;

-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione, eccependo vizio di motivazione in
ordine alla verifica della sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen.;

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che, peraltro, la doglianza attinente alla violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. risulta inammissibile
perché il relativo motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per
una declaratoria immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa
sufficientemente motivata in ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è
chiaramente desumibile la insussistenza di cause di non punibilità;

-che, di poi, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli arti. 111 Cost. e 125, co. 3,
cod.proc.pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo
sviluppo delle linee argomentative della decisione, è necessariamente correlato alla esistenza

stessa sostanza a terzi; il secondo dei due prevenuti anche in relazione al reato di cui agli artt. 61 n.

dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti in
imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129
cod.proc.pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione

e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. (ex
multis Cass. S.U.18/10/1995, n. 10372); come nella specie;
– che va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 10/4/2015.

consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA