Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19706 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19706 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRANO AGATINO N. IL 06/03/1989
avverso la sentenza n. 2033/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Strano Agatino avverso la sentenza emessa in
data 12.10.2012 dalla Corte di Appello di Catania che confermava quella del G.i.p. del
Tribunale di Catania in data 29.3.2009 con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole
del delitto di cui all’art. 73 comma 1 dPR 309/1990 e condannato alla pena di anni cinque e
mesi quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa.
Deduce il vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti aspecifici e manifestamente infondati.

sostegno della medesima.
Peraltro, corretta e congrua è la motivazione addotta a sostegno del diniego delle attenuanti
generiche, ancorato ai precedenti penali specifici dell’imputato.
Invero, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria
della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382
n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998
n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133
c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); e certamente, nel caso di
specie, non può sostenersi che il diniego delle attenuanti generiche sia frutto di arbitrio
attesa la congrua motivazione addotta dal Giudice a quo sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

E’ palese l’aspecificità della censura che non esplicita adeguatamente le ragioni poste a

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