Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19705 del 15/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19705 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAUDISIO SALVATORE nato il 09/05/1981 a SARNO

avverso la sentenza del .18/10/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il_dif6nsore

Data Udienza: 15/01/2018

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza 18 ottobre 2016, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10 aprile 2015, ha rideterminato la pena nei
limiti ritenuti di giustizia e ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’imputato LAUDISIO Salvatore
articolando i seguenti motivi.
1 – 2. Con i primi due motivi di ricorso si lamenta violazione di legge e omessa motivazione
per non aver preso in considerazione la richiesta di concessione dell’attenuante di cui all’art. 62

Afferma il ricorrente che nel caso di specie avrebbe dovuto essere valutata la possibilità di
concedere la circostanza attenuante del danno di lieve entità su cui la Corte non si sarebbe
minimamente pronunciata, affrontando piuttosto questioni nemmeno richieste in appello quale
quella dell’applicazione delle ipotesi di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis cod. pen.
3-4. Con il terzo e quarto motivo di ricorso si lamenta omessa motivazione e violazione di
legge in relazione alla mancata valutazione della richiesta di dichiarazione di estinzione del reato
per intervenuta prescrizione.
Afferma ricorrente che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sul punto e che,
essendo stato commesso il reato il 12 maggio 2007 ed essendo stata riconosciuta la fattispecie
di cui all’articolo 648 capoverso cod. pen., il termine massimo di prescrizione sarebbe pari ad
4e, corS‹,
anni sette e mesi sei, ormai pres:ritte alla data di emanazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso risultano inammissibili.
Va infatti rilevato che l’applicabilità della circostanza di cui all’articolo 62 numero 4 cod. pen.
è esclusa dal fatto che la concessione dell’attenuante del fatto di particolare tenuità ai sensi del
capoverso dell’articolo 648 cod. pen. è stata fondata proprio sullo scarso valore economico del
bene oggetto di ricettazione.
Infatti, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale
tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del
danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7,
Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673; Sez. 2, Sentenza n. 43046 del 16/10/2007 Rv.
238508).
2. Sotto questo aspetto, del tutto priva di fondamento è anche la prospettazione di una
compatibilità tra le due circostanze attenuanti in relazione alla possibilità che vengano
considerati i profili diversi. Pur potendosi condividere l’assunto di partenza, nel caso di specie ciò
non è avvenuto, con la conseguenza che non residua spazio per una duplice valutazione della
medesima caratteristica del bene oggetto di ricettazione.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso non residuando possibile, all’esito
dell’annullamento richiesto dal ricorrente, alcun provvedimento a costui favorevole –

2

n.4 cod. pen..

3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso risultano manifestamente infondati. Infatti, a norma
dell’articolo 157 cod. pen. per come novellato dalla legge 251/2005, la cui entrata in vigore è
precedente alla commissione dei fatti, il tempo necessario a prescrivere risulta essere pari alla
pena edittale prevista per il delitto senza che possa essere considerata la rilevanza delle
circostanze attenuanti. Nel caso di specie, è incontroverso il fatto che il capoverso dell’articolo
648 costituisca una circostanza attenuante. Ne consegue che il termine di prescrizione per il
delitto di ricettazione, salva l’eventuale rilevanza di circostanze aggravanti a effetto speciale,
risulta essere di anni 10 che, al momento della emanazione della sentenza di secondo grado,

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati
i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €2000.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000 a favore della Cassa delle ammende
Così decis in Roma, il 15 gennaio 2018

non era ancora trascorso.

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