Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19704 del 29/03/2018
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19704 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GALTERIO DONATELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CESIRA LAURA, nata a Lissone 1’8.5.1967
avverso la ordinanza in data 7.6.2017 della Corte di Appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 7.6.2017 la Corte di Appello di Lecce, adita in sede
di incidente di esecuzione, ha confermato l’efficacia dell’ordine di demolizione
contenuto nella sentenza pronunciata dalla medesima Corte in data 5.10.2016
nei confronti di Laura Cesiri, malgrado l’estinzione del reato per intervenuta
prescrizione dichiarata con la formula di improcedibilità dalla stessa pronuncia.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto personalmente
ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta:
la nullità dell’ordinanza essendo stato l’incidente di esecuzione promosso
dalla Cancelleria, che in quanto ufficio ausiliario dell’organo giudiziario, è
Data Udienza: 29/03/2018
chiamato dall’art. 8 d.lgs 12/1941 a svolgere solo funzioni amministrative, senza
alcun potere propulsivo in relazione ai procedimenti assegnati all’ufficio;
il difetto in capo ai funzionari della Cancelleria ogni legittimazione
processuale specie al fine di risolver dubbi sull’esecutività di un provvedimento;
il travisamento dell’ordine decisorio della sentenza oggetto dell’incidente di
esecuzione, la quale non conteneva alcun ordine di demolizione, non avendo la
Corte di Appello nel dichiarare di non doversi procedere nei confronti
dell’imputata per intervenuta estinzione del reato, neppure confermato nel resto
il vizio di contraddittorietà motivazionale non potendo la ivi affermata
natura amministrativa dell’ordine di demolizione e dunque la sua accessorietà
alla pena principale essere ricavata dall’insussistenza di una pena per essersi il
procedimento concluso con sentenza di non doversi procedere nei confronti
dell’imputata
CONSIDERATO IN DIRITTO
Carattere preliminare all’esame del ricorso è la verifica della legittimazione
all’impugnativa in capo all’istante. Essendo stato il ricorso proposto
personalmente dalla parte in data 28.9.2017, trovano applicazione le modifiche
introdotte dalla legge 103/2017 all’ed. 613, comma 1, cod. proc. pen., che
hanno abrogato, con decorrenza dal 2.8.2017, la facoltà in capo all’imputato di
proporre l’impugnativa senza il patrocinio di un difensore iscritto all’Albo Speciale
di questa Corte, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento
impugnato, incidendo la noveTh ne. 3`jva non già sul diritto ad impugnare,
bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio. (Sez. 5, n. 53203
del 07/11/2017 – dep. 22/11/2017, Simut, Rv. 271780).
Segue a tale esito la condanna iella ricorrente, a norma dell’art.616 cod.
proc. pen., al pagamento delle –ese processuali e di una somma
equitativamente liquidata in fa-ore d “i Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile H
– so e n –
spese processuali e al versarn – :
de
delle Ammende.
Così deciso il 29.3.2018
nna la ricorrente al pagamento delle
– ‘rima di C 2.000 in favore della Cassa
la sentenza di primo grado;