Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19704 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19704 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FONTANINI PAOLO N. IL 08/11/1967
avverso la sentenza n. 3800/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 08/01/2014
Osserva
Ricorre per cassazione Fontanini Paolo avverso la sentenza emessa in data 21.9.2012
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dalla Corte di Appello ti~ che confermava quella del G.i.p. del Tribunale di
Voghera in data 19.3.2007, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di
anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa, essendo stato riconosciuto
colpevole del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 co. 1 bis dPR 309/1990.
Deduce il vizio motivazionale in relazione alle lagnanze difensive.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti aspecifici e manifestamente
Si deve evidenziare che (Sez. IV, 24 ottobre 2005, n. 1149, Rv. 233187) “nella
motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente
tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una
valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver
tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità
delle deduzioni suddette”.
Inoltre i motivi sono palesemente generici non avendo esplicitato le specifiche ragioni
sulle quali si fondano.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014
infondati.