Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19703 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19703 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMALLAM ANAS N. IL 19/12/1978
avverso la sentenza n. 2229/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 14/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Bergamo, su concorde
richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 14.000 di multa a
carico di Anas Lamallan, imputato del reato di cui all’art. 73, co. 1, d.P.R. 309/90, per avere
trasportato illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina;

ordine alla verifica della sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen.; nonché in
relazione alla disposta confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del prevenuto e
dell’autovettura in possesso allo stesso;

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che, peraltro, la doglianza attinente alla violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. risulta inammissibile
perché il relativo motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per
una declaratoria immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa
sufficientemente motivata in ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è
chiaramente desumibile la insussistenza di cause di non punibilità;

-che, di poi, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, co. 3,
cod.proc.pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo
sviluppo delle linee argomentative della decisione, è necessariamente correlato alla esistenza

-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo vizio di motivazione in

dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti in
imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129
cod.proc.pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione

e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. (ex
multis Cass. S.U.18/10/1995, n. 10372); come nella specie;

-che nessuna confisca del denaro di pertinenza del prevenuto è stata disposta, per cui la doglianza
mossa sul punto in gravame non ha ragion d’essere, mentre la predetta misura è stata, correttamente,
applicata sull’autovettura, dallo stesso condotta, in quanto utilizzata per la consumazione
dell’illecito ( ex multis Cass. 17/6/2004, n. 34365 ), con occultamento nell’automezzo della
cocaina;

– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 10/4/2015.
Il Co sigliere estensore

Il residente

consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge

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