Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19700 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19700 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENALI ABDELKARIM N. IL 21/12/1974
avverso la sentenza n. 5897/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

39Benali A.

Motivi della decisione

responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata, che si coniuga con quella del
Tribunale, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed
t
immune da vizi logico-giuridici: si argomenta a droga era in quantitativo ragguardevole, che essa si
trovava sul pianale dell’auto guidata dal ricorrente, che infine tutte le circostanze di contorno inducono a
ritenere il coinvolgimento concorsuale nella detenzione illecita da parte del complice datosi alla fuga. La
ricostruzione trova anche razionale base nell’inattendibilità delle dichiarazioni difensive in ordine allo
svolgimento dei fatti.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 8 gennaio 2014

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di

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