Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 197 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 197 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVAZZA VALENTINO N. IL 05/10/1962
avverso l’ordinanza n. 86/2012 TRIBUNALE di CREMONA, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il 15.10.2012 il Tribunale di Cremona, in composizione
monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da
CAVAZZA Valentino, di applicazione del regime del reato continuato, relativamente a
reati in materia di resistenza ed evasione, giudicati con tre sentenze,l’una del Tribunale
di Brescia in data 21.11.2011 e le altre del Tribunale di Cremona, nelle date del giorno

non era possibile provare l’unitario progetto, avendosi riguardo nel caso di specie a
reati commessi sull’onda dell’occasionalità , traendo origine dallo stato di ebbrezza del
condannato che lo faceva incorrere nei controlli di polizia.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, per lamentare mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione: in particolare viene lamentato che non siano stati apprezzati come
indici di medesimezza del disegno, il fatto che si abbia riguardo a fatti della stessa
indole, consumati con identiche modalità, contraddistinti da irrazionalità e impetuosità
della condotta , sempre a danno di operatori delle forze dell’ordine e volti ad impedire
l’arresto o il controllo.

Il ricorso è basato su motivi in parte in fatto e quindi non consentiti, ed in parte
manifestamente infondati, quanto al dedotto difetto di motivazione. Il giudice
dell’esecuzione ha esaminato le tre sentenze e rilevato l’assoluta mancanza di
ancoraggio per poter desumere la sussistenza di un’unica ideazione, laddove i singoli
reati devono essere valutati come frutto di stimolazioni a delinquere del tutto
occasionali , non riconducibili ad una progettazione di massima, atteso il carattere del
tutto estemporaneo delle azioni, conseguenti ad interventi delle forze dell’ordine non
ipotizzati in anticipo dall’interessato. La valutazione operata non si espone a critiche in
termini di contraddittorietà o di insufficienza del discorso giustificativo, poiché
correttamente è stata seguita la corretta linea interpretativa secondo cui la preventiva
ideazione generale deve abbracciare tutti i reati che di quella ideazione siano esecutivi,
dovendo assumere caratteri di specificità, visto che i reati devono essere programmati
nelle loro linee essenziali, non potendo l’istituto della continuazione essere confuso con
il diverso concetto dell’attuazione di uno stile di vita dedita al delitto. Nel caso di
specie correttamente il giudice a quo ha ritenuto che il Cavazza non potè provare di
aver preventivamente ideato che se mai fosse stato arrestato sarebbe evaso e che se
mai fosse stato controllato dai tutori dell’ordine avrebbe reagito con violenza.

11.2.2012 e 1.3.2012. Il giudice a quo riteneva che il vincolo non sussisteva poiché

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

p.q.m.

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