Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 197 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 197 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LILA GEZIM / GENZIM N. IL 24/04/1966
avverso l’ordinanza n. 33/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO, del 10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Lila Gezim, detenuto presso la Casa Circondariale di Foggia in forza di due
sentenze di condanna irrevocabili della Corte di appello di Catanzaro e della
Corte di Assise di appello di Catanzaro, con fine pena al 5/12/2021, avanzava
istanza del 20/3/2015 al Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Catanzaro che, con provvedimento del 23/3/2015, dichiarava non luogo a
provvedere, trattandosi di istanza relativa a profili per i quali il condannato aveva
già proposto incidente di esecuzione rigettato dalla Corte di assise di appello di

2. Ricorre per cassazione Lila Gezim, deducendo nullità della sentenza di
condanna per nullità del decreto di latitanza emesso nel corso del procedimento
e violazione degli artt. 512 cod. proc. pen. e 111 della Costituzione.
Il ricorrente chiede la scarcerazione immediata in attesa della celebrazione
di un nuovo processo giusto.

3. Il ricorrente ha fatto pervenire memoria con la quale contesta la
fondatezza della decisione adottata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro
con l’ordinanza del 10/12/2012.

Il ricorrente ha fatto successivamente pervenire motivi nuovi, con i quali
contesta la fondatezza delle condanne riportate e la legittimità del decreto di
latitanza emesso nei suoi confronti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso
provvedimento non ricorribile.

In effetti, il ricorso per cassazione proposto avverso ordine di esecuzione
della pena emesso dal pubblico ministero (o avverso qualsiasi provvedimento del
pubblico ministero in materia di esecuzione, come quello in esame) è
inammissibile, trattandosi di provvedimento avverso il quale l’interessato può, in
ogni tempo proporre incidente di esecuzione al giudice, i cui provvedimenti
/
saranno impugnabili con il ricorso.
Inoltre, poiché l’incidente di esecuzione non è un mezzo di impugnazione,
non è applicabile l’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. – secondo il quale
l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa

2

Catanzaro con ordinanza del 10/12/2012.

data dalla parte che l’ha proposta – al ricorso per cassazione avverso il decreto
del Pubblico Ministero.

Se, al contrario, il ricorrente – come sembra evincersi dall’intestazione dei
motivi aggiunti presentati – intende impugnare l’ordinanza della Corte di Assise
di Appello di Catanzaro del 10/12/2012, risulta evidente la tardività del ricorso e,
di conseguenza, la sua inammissibilità.

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Presidente

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in

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