Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 197 del 07/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 197 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Dolce Luca n. a Trieste il 3/10/1986
avverso la sentenza emessa dalla Corte d Appello di Trento in data 23 ottobre 2015 che
confermava quella resa dal Tribunale di Trento il 13/6/2014
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell’udienza pubblica del 7/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Tocci , che ha chiesto
dichiararsi il ricorso inammissibile ;
Udito il difensore della parte civile, Avv. Giuseppe Antonini in sostituzione dell’Avv. Enzo Paiar,
che si è riportato alle conclusioni scritte , depositando nota spese
RITENUTO IN FATTO

1.Con

sentenza

del

13/6/2014 il Tribunale di Trento, in esito a giudizio abbreviato,

dichiarava Dolce Luca colpevole del delitto di danneggiamento aggravato in danno di Pierpaolo
1

Data Udienza: 07/12/2016

Sinconi e lo condannava alla pena di gg 15 di reclusione a titolo di continuazione sulla maggior
pena irrogatagli con sentenza n.189/2011 della Corte d’Appello di Trento nonché al
risarcimento del danno in favore della p.c. costituita. Si ascriveva al ricorrente di aver fatto
parte del gruppo di contestatori che il 28/10/2010 irrompeva nell’aula Kessler della Facoltà di
Sociologia dell’Università di Trento, contestando i relatori della conferenza in corso sulle
missioni di pace all’estero, nei cui confronti venivano indirizzati spruzzi di vernice e spray
urticanti.

statuizioni di primo grado.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il Dolce, per il tramite del
difensore , deducendo:
2.1 l’ erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 62 n. 1 cod. pen. nonché la
manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte d’appello incongruamente motivato circa
il denegato riconoscimento dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale
facendo riferimento ai valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva piuttosto che alle
motivazioni che hanno spinto i contestatori ad agire mentre ha illogicamente motivato il
diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. richiamando le modalità aggressive
della condotta e la mancata presenza dell’imputato a giudizio;
2.2 l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza
dell’aggravante prevista dall’art. 7 L. 575/65 giacchè il Tribunale di Trento con altra pronunziaallegata in copia al ricorso- aveva assolto il Dolce dalla contestata violazione del foglio di via,
disapplicando il provvedimento del Questore, ritenuto immotivato ed illegittimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
3.1 Quanto al primo motivo, l’interpretazione accreditata dalla difesa del ricorrente circa la
natura squisitamente soggettiva dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale e
sociale è smentita dalla costante giurisprudenza della Corte di Legittimità, puntualmente
richiamata dalla sentenza impugnata, alla cui stregua- ai fini dell’integrazione della circostanza
ex art. 62 n. 1 cod.pen.- non è sufficiente l’intima convinzione dell’agente di perseguire un
fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l’obiettiva rispondenza del motivo
perseguito a valori etici o sociali effettivamente percepiti come tali e riconosciuti preminenti
dalla collettività.

2

La Corte d’Appello di Trento con sentenza del 23/10/2015 confermava integralmente le

A tanto consegue che l’attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore
morale o sociale esiste soltanto nell’erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in
ragione della disciplina prevista dall’art. 59, cod.pen., in base alla quale le circostanze
aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni
oggettive (Sez. 1, n. 20443 del 08/04/2015 – dep. 18/05/2015, Nobile e altro, Rv. 263593) .
S’appalesa ,pertanto, giuridicamente corretta l’opzione ermeneutica dei giudici di merito, in
questa sede censurata, in quanto il movente della condotta, da ricondurre -alla luce del

esattamente rilevato dalla Corte territoriale) non supportata da un generale consenso sociale
(Sez. 1, n. 20312 del 29/04/2010 Agostini e altri, Rv. 247459) né conforme alla morale ed ai
costumi condivisi dalla prevalente coscienza collettiva (Sez. 5, n. 31635 del 24/06/2008 ,
Beolchi, Rv. 241180 ;Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003 , Vigevano ed altri, Rv. 224077).
3.2 Quanto alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, appaiono del
pari insussistenti le censure mosse all’impugnata sentenza che ha, con motivazione pertinente
e congrua, richiamato al riguardo la gravità del fatto e le modalità esecutive del reato
improntate a spiccata aggressività sì da indurre le vittime a far ricorso alle cure mediche. Né
inconferente può ritenersi il riferimento operato al pur legittimo comportamento processuale
dell’imputato- rimasto silente- in quanto la celebrazione del giudizio nelle forme dell’abbreviato
non precludeva la partecipazione del Dolce al processo e l’esternazione di contributi
chiarificatori sulla condotta e sul decorso postfattuale attraverso gli strumenti all’uopo
predisposti dal codice.
4. Con riguardo al secondo motivo deve pervenirsi ad analoghi esiti reiettivi. Osserva al
riguardo il Collegio che nessuna concreta incidenza ha la circostanza che il Tribunale di Trento
con la sentenza n. 562/2011, giudicando la violazione ex art. 2 co 2 L. 1423/56 ascritta al
ricorrente, abbia disapplicato il provvedimento del Questore di Trento che costituisce il
presupposto dell’aggravante contestata nel presente giudizio, posto che la valutazione che il
giudice penale compie in ordine alla validità di un atto amministrativo al fine di accertare o di
escludere l’esistenza del reato della cui cognizione è investito, è eseguita – ai sensi dell’art. 5
legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E – «incidenter tantum» ed ha efficacia circoscritta
all’oggetto dedotto in giudizio. Di conseguenza, il giudicato sul caso deciso non preclude la
libera ed eventualmente diversa valutazione dello stesso provvedimento ad opera di altro
giudice in caso analogo. (Sez. 1, n. 29453 del 03/07/2001 , Bosco G., Rv. 219476).
La pronunzia richiamata dalla difesa non ha, pertanto efficacia vincolante in altri processi
come, peraltro, desumibile anche dalla disciplina delle questioni incidentali di cui all’art. 2,
comma 2, cod.proc.pen

“la decisione del giudice penale che risolve

alla cui stregua

3

contesto circostanziale- alla ricusazione delle missioni di pace all’estero, è opinione ( come

incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in
nessun altro processo”.
Nella specie,pertanto,

legittimamente la Corte d’Appello ha

incidentalmente ed

autonomamente valutato il provvedimento del Questore di Trento, ritenendolo esente da vizi,
con particolare riguardo alla ricorrenza dei requisiti formali e al giudizio di pericolosità sociale
del Dolce.

alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla
rifusione in favore della parte civile Sinconi Pierpaolo delle spese del grado che liquida in euro
tremila oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso il 7/12/2016.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Dolce al pagamento delle spese processuali e

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