Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19699 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19699 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIZZI COSTANTINO nato il 24/06/1961 a BARI

avverso l’ordinanza del 17/05/2017 del TRIBUNALE di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentitc le conclusioni del PG
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Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 17 maggio 2017, il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza,
presentata dall’imputato, diretta ad ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 673 cod. proc.
pen., delle sentenze del 12 aprile 2013 e del 14 gennaio 2015, relative ai reati di cui
all’art.

10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, aventi per oggetto l’omesso versamento

dell’imposta sul valore aggiunto entro il termine, per importi non superiori a quello della
nuova soglia di punibilità prevista a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del

2. – Avverso l’ordinanza l’imputato ha presentato, tramite il difensore, ricorso per
cassazione.
Con un unico motivo di doglianza, si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 673
cod. proc. pen. e dell’art. 2, secondo e quarto comma, cod. pen. Secondo
l’argomentazione difensiva, la modifica legislativa intervenuta con il d.lgs. n. 158 del
2015, che ha elevato alla somma di € 250.000,00 la soglia oltre cui l’omesso versamento
dell’imposta sul valore aggiunto assume rilevanza penale, avrebbe reso non punibili le
condotte dell’imputato, oggetto delle due sentenze di condanna in relazione alle quali il
ricorrente ha invocato la disciplina dell’art. 673 cod. proc. pen. Il Tribunale, invece,
considerata l’intervenuta irrevocabilità delle sentenze di condanna, ha rigettato la
richiesta, ritenendo applicabile l’art. 2, quarto comma, cod. pen. Si rileva, infine, la
violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la pronuncia impugnata determinerebbe un’ingiusta
disparità di trattamento tra i soggetti imputati del medesimo reato, ma giudicati in tempi
diversi, tenendo conto che, nell’ipotesi in esame, le modifiche legislative avrebbero
comportato la parziale abrogazione di una norma penale incriminatrice e non una semplice
successione di leggi penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.
Infatti, il giudice dell’esecuzione ha erroneamente rigettato l’istanza presentata
dall’imputato, ritenendo che le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015, pur
incidendo su un elemento costitutivo del reato e pur rendendo le condotte contestate
penalmente irrilevanti, non avrebbero comportato alcuna abolitio criminis, ma soltanto
«un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, rispetto al quale trova applicazione
la disciplina dell’art. 2, comma 4, cod. pen.». La retroattività della norma favorevole
sarebbe, dunque, preclusa dall’intervenuta irrevocabilità delle sentenze di condanna.
Tuttavia, questa Corte ha già avuto occasione di ribadire che, quando

l’abolitio

criminis viene dedotta in sede esecutiva, al giudice è richiesta la valutazione in astratto
della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale; ciò
anche se la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta
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2015.

con una riduzione del relativo ambito di operatività, come nel caso di specie. In tale
ipotesi, il giudice dell’esecuzione, qualora non ritenga sufficiente l’analisi del capo di
imputazione, può anche scendere nell’esame degli atti processuali per verificare ed
accertare, attraverso di essi, la consistenza ed i contorni della condotta, senza però
valutare di nuovo il fatto, mediante un giudizio di merito non consentito (ex multis, Sez. 3,
25 ottobre 2016, n. 5248; Sez. 6, 10 marzo 2003, n. 22539). Nel caso in esame, lo stesso
giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la circostanza che i versamenti omessi

2015. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché, essendo
pacifico che i fatti non sono più previsti dalla legge come reati, questa Corte può
direttamente procedere alla revoca delle relative sentenze di condanna, nei confronti del
ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e revoca le sentenze del tribunale
di Bari del 12 aprile 2013 e del 14 gennaio 2015, nei confronti di Rizzi Costantino.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.

dall’imputato non superano la soglia di punibilità introdotta dalla modifica legislativa del

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