Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19699 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19699 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VETRELLA PASQUALE N. IL 01/04/1970
avverso la sentenza n. 651/2009 CORTE APPELL Ò SEZ.DIST. di
SASSARI, del 10/05/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

38 Vetrella Pasquale

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di

manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: si valuta la
presenza nella macelleria, il rinvenimento, quivi, della droga, nonché il rinvenimento in casa del classico
armamentario per il confezionamento delle dosi. Correttamente si inferisce da tali circostanze altamente
significative l’attività di spaccio oggetto della contestazione.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Non rileva, nella fattispecie, la novella introdotta con il D.L. n. 146 del 2013 essendo stata
irrogata una pena attestata sui minimi.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014

responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è

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