Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19698 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19698 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Menghini Angelo, nato a Civitavecchia (Rm) il 2/4/1945

avverso la sentenza del 24/5/2017 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, da
rideterminare in tre mesi, quindici giorni di reclusione e 300,00 euro di multa;
inammissibilità nel resto;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Achille Ronda in
sostituzione dell’Avv. Antonio Bonacci, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/5/2017, la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 7/7/2016 dal locale Tribunale, rideterminava la

Data Udienza: 27/03/2018

pena inflitta ad Angelo Menghini in tre mesi, duecentoquindici giorni di reclusione
e 300,00 euro di multa; allo stesso – quale legale rappresentante della “Securpol
Vigilantes s.r.l. in liquidazione” – era ascritto il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod.
pen., 2, comma

1-bis,

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso di versare
all’INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei
dipendenti, in varie mensilità degli anni 2009 e 2010.
2. Propone ricorso per cassazione il Menghini, a mezzo del proprio difensore,

dispositivo, con il riferimento a 215 giorni di reclusione):
– inosservanza della legge penale con riguardo alla competenza per
territorio. La Corte di appello avrebbe erroneamente individuato tale competenza
alla luce di un criterio civilistico (art. 1182 cod. civ.) all’evidenza non applicabile
alla sede penale; ciò, in particolare, con riguardo ad un reato istantaneo che si
consuma nel momento in cui avviene l’appropriazione delle ritenute da parte del
datore di lavoro. Questa condotta, nel caso di specie, avrebbe avuto luogo nel
circondario del Tribunale di Roma, atteso che la “Securpol” avrebbe avuto
sempre un’unica sede legale in Formello (Rm), dalla quale sarebbero state
sempre erogate le retribuzioni;
– violazione dell’art. 2, comma 1, contestato. La sentenza risulterebbe
viziata anche con riguardo al profilo soggettivo del reato, che sarebbe stato
riconosciuto senza considerare la crisi aziendale che avrebbe colpito la società,
costringendo il ricorrente a scegliere tra il versamento delle ritenute ed il
pagamento degli stipendi ai dipendenti;
– erronea interpretazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen. Le circostanze
attenuanti generiche, al pari della sospensione condizionale della pena,
sarebbero state negate con argomento censurabile, che non terrebbe conto di
plurimi caratteri propri del ricorrente (tra cui l’età e le condizioni di salute) e ne
affermerebbe apoditticamente – pur a fronte di un’attività ormai cessata – la
proclività a delinquere.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, di carattere processuale, ritiene la Corte
che la sentenza impugnata abbia individuato la competenza del Tribunale di
Milano con argomento corretto. Costituisce, infatti, condiviso indirizzo
ermeneutico, già più volte affermato in questa sede, quello secondo cui il reato

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deducendo i seguenti motivi (e premesso l’errore materiale indicato nel

di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali si consuma nel
luogo in cui devono essere versati i relativi contributi; luogo che, in applicazione
dell’art. 1182, comma secondo, cod. civ. (secondo il quale le obbligazioni aventi
per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il
creditore ha al tempo della scadenza), non si identifica nella sede dell’impresa,
bensì nella sede dell’istituto previdenziale ove la stessa ha aperto la propria
posizione assicurativa, nel caso di specie – pacificamente – la città di Milano (per
tutte, Sez. 3, n. 41530 del 9/7/2015, Salinetti, Rv. 265037; Sez. 3, n. 26067 del

4. Priva di fondamento, poi, risulta anche la seconda censura, in punto di
elemento soggettivo del reato.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che il debito verso il fisco è
collegato con quello della erogazione degli emolumenti ai collaboratori; ogni
qualvolta il sostituto d’imposta effettua tali erogazioni, quindi, sorge a suo carico
l’obbligo di accantonare le somme dovute all’Erario, organizzando le risorse
disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.
5. Ciò premesso, osserva la Corte che, per costante e condiviso indirizzo,
per l’integrazione della fattispecie risulta sufficiente il dolo generico, ossia la
coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo
considerato (per tutte, Sez. U, n. 37425 del 28/3/21013, Favellato, Rv. 255759);
dolo generico che, peraltro, può essere escluso dal giudice in considerazione del
modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità
delle inadempienze riscontrate (per tutte, Sez. 3, n. 3663 dell’8/1/2014, De
Michele, Rv. 259097). Dolo generico che, ancora, è ravvisabile nella consapevole
scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore
di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte
a debiti ritenuti più urgenti (tra le molte, Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013,
Casella, Rv. 258056; Sez. 3, n. 13100 del 19/1/2011, Biglia, Rv. 249917);
proprio a questo riguardo, infatti, si è sovente sostenuto che il reato sussiste
anche quando il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà
economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai
dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività
di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo
onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle
retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò
comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (tra le
molte, Sez. 3, n. 43811 del 10/4/2017, Agozzino, Rv. 271189; Sez. 3, n. 38269
del 25/9/2007, Tafuro, Rv. 237827).

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14/2/2007, Cipriani, Rv. 237126).

6. Di seguito, costituisce costante indirizzo di legittimità anche quello per
cui, nel reato in esame, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di
adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità
penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione
concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi
economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di
fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in
concreto (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la

necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni
tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli
per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza
di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il
debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e
ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 263128;
Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del
5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).
7. Orbene, così richiamati e ribaditi i consolidati approdi ermeneutici in
materia, ritiene la Corte che il Collegio di appello ne abbia fatto buon governo,
redigendo una motivazione che sfugge alle censure proposte; in particolare, la
sentenza ha evidenziato che il ricorrente, “a fronte delle esigue risorse
finanziarie disponibili, ha preferito corrispondere gli stipendi ai lavoratori, per cui
la scelta consapevole dallo stesso operata di privilegiare determinate spese
rispetto ai debiti nei confronti dell’I.N.P.S. non scrimina la condotta tenuta e
determina la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo generico, richiesto
dalla norma incriminatrice contestata”.
7. L’infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità, da rigettare,
comporta poi che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio,
limitatamente alle mensilità fino al maggio 2010, per esser le stesse estinte per
intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen. ed alla luce
dell’art. 2 di cui alla rubrica. La Corte di appello, pertanto, provvederà alla
rideterminazione della pena quanto alle mensilità residue, quel che consentirà la
correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della pronuncia
impugnata (laddove la sanzione è individuata in tre mesi e giorni 215 di
reclusione, oltre la multa, anziché – come da motivazione – in tre mesi e giorni
15 di reclusione).
8.

Con riguardo, invece, alle circostanze attenuanti generiche ed alla

sospensione condizionale della pena, ritiene il Collegio che il ricorso sia
manifestamente infondato.

4

prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse

Quanto alle prime, costituisce condiviso approdo interpretativo quello
secondo cui nel motivarne il diniego, non è necessario che il Giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).
Orbene, la Corte di merito ha correttamente impiegato tale criterio, valorizzando
– in senso contrario alla domanda – i quattro precedenti penali a carico, sia pur
di modesto valore, relativi ad un periodo compreso tra il 2003 ed il 2012 (nel

9. Da ultimo, in punto di sospensione condizionale della pena, rileva il
Collegio che la sentenza impugnata contiene ancora una motivazione del tutto
congrua ed insuscettibile di censura. In particolare – e pur tenuto conto degli
stessi elementi qui indicati dal ricorrente, tra i quali l’età e la cessazione
dell’attività lavorativa (elementi, quindi, all’evidenza esaminati) – la pronuncia
ha sottolineato i sei precedenti penali a carico del Menghini (i quattro sopra citati
ed altri due), compreso uno specifico, con beneficio ex art. 163 cod. pen. già
concesso. Da ciò, la Corte di appello ha quindi tratto la conclusione – non
manifestamente illogica né incongrua – che l’imputato non risultava meritevole
del secondo beneficio, emergendo una evidente proclività a delinquere
ulteriormente confermata dal mancato, integrale versamento delle somme qui
contestate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle mensilità sino
al maggio 2010 per essere il reato estinto per prescrizione e rinvia ad altra
sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento
sanzionatorio. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018

Il /C sigliere stensore

Il Pre dente

quale sono comprese le omissioni qui contestate).

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