Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19697 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19697 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Staffoni Mario, nato a Travagliato (Bs) il 23/6/1945

avverso la sentenza del 19/1/2017 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo dichiarare
inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/1/2017, la Corte di appello di Brescia confermava la
pronuncia emessa il 27/4/2016 dal locale Tribunale, con la quale Mario Staffoni
era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre
1983, n. 638, e condannato alla pena di due mesi di reclusione e 600,00 euro di
multa; allo stesso, nella qualità di legale rappresentante della “Metelli di Metelli
Maria Rosa & C. s.a.s.”, era contestato di aver omesso di versare le ritenute

Data Udienza: 27/03/2018

operate sut6 retribuzioni dei dipendenti nei mesi da gennaio ad ottobre 2011, per
l’ammontare di circa 21.000,00 euro.
2. Propone ricorso per cassazione lo Staffoni, a mezzo del proprio difensore,
deducendo i seguenti motivi:
– violazione ed erronea applicazione della norma contestata; vizio
motivazionale. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna sull’erroneo
presupposto dell’effettivo pagamento delle retribuzioni, invero mai avvenuto; al
riguardo, infatti, il modello DM10 – impiegato in sentenza come fonte esclusiva

imponendo, peraltro, una non consentita inversione dell’onere probatorio. E con
la precisazione che il funzionario dell’INPS escusso in dibattimento non avrebbe
confermato la corresponsione delle stesse retribuzioni, quel che il Collegio di
appello non avrebbe considerato affatto (secondo motivo);
– analoghe censure, poi, sono mosse con riguardo al profilo soggettivo del
delitto, riconosciuto in sentenza pur in mancanza di ogni elemento identificatore.
Lo Staffoni, infatti, non avrebbe ritenuto di commettere un reato, atteso che non
avrebbe pagato gli stipendi ai dipendenti. Ancora, il parziale versamento di
quanto dovuto, nei limiti delle proprie possibilità, confermerebbe la mancanza
del dolo e, specularmente, la buona fede del ricorrente, sì da imporsi
ulteriormente l’annullamento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma
semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di
questa Corte.
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, osserva in primo luogo il Collegio che la sentenza impugnata nel motivare in punto di responsabilità – ha ritenuto lo Staffoni colpevole del
reato ascrittogli sulla base dei modelli DM10 dallo stesso inviati all’INPS,
contenenti la specifica indicazione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, dei
contributi dovuti e degli eventuali conguagli; modelli, ancora, sui quali ha
deposto il funzionario dell’Istituto medesimo (anche in assenza di riferimenti
specifici al pagamento degli stipendi da parte del ricorrente).
4. Orbene, così operando, la Corte di merito ha fatto buon governo del
principio – costantemente affermato in questa sede di legittimità – in forza del
quale l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l’avvenuta
corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la
produzione del modello DM 10, che ha natura ricognitiva della situazione

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di responsabilità – non risulterebbe idoneo a dimostrare tale adempimento,

debitoria del datore di lavoro; con l’effetto che la sua compilazione e
presentazione equivale all’attestazione all’ente di aver corrisposto le retribuzioni
in relazione alle quali non sono stati versati i contributi (tra le altre, Sez. 3, n.
42715 del 28/6/2016, Franzoni, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602 del 9/9/2015,
Baollone, Rv. 265272; Sez. 3, n. 37330 del 15/7/2014, Valenza, Rv. 259909).
Ne deriva, ulteriormente, che grava poi sull’imputato il compito di provare, in
difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate,
l’assenza del materiale esborso delle somme (Sez. 3, n. 7772 del 5/12/2013, Di

senza che, al riguardo, possa condividersi la tesi difensiva circa l’inversione
dell’onere probatorio che, in tal modo, verrebbe a gravare sull’imputato; a fronte
di una prova presuntiva

(iuris tantum)

circa l’effettivo pagamento delle

retribuzioni, infatti, costituisce onere dell’interessato la dimostrazione – di pari
efficacia – di un fatto eguale e contrario, che deve possedere un’intrinseca forza
persuasiva, non potendosi certo esaurire – come nel caso di specie – nella mera
negazione di aver retribuito i dipendenti nei mesi di interesse.
5. A ciò si aggiunga, infine, che la Corte di appello, oltre a richiamare i citati
modelli DM10, ha anche precisato che l’imputato non aveva neppure allegato
l’omesso versamento delle retribuzioni, sì da doversi ritenere accertato “il
regolare e fisiologico svolgimento del rapporto giuridico di lavoro”; e con
l’ulteriore indicazione che, nel corso del diverso procedimento amministrativo,
ancora lo Staffoni non aveva sollevato alcuna contestazione circa l’omesso
pagamento degli stipendi, né dedotto circostanze in forza delle quali non sarebbe
stato tenuto a provvedere in tal senso.
Il profilo oggettivo del reato, pertanto, è stato individuato dai Giudici del
merito con motivazione insuscettibile di censura.
6. La sentenza impugnata, di seguito, ha affrontato anche l’elemento
psicologico della fattispecie, risolvendolo ancora con un congruo percorso, privo
dei vizi denunciati.
Al riguardo, osserva la Corte che, per costante e condiviso indirizzo, per
l’integrazione del delitto risulta sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e
volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato
(per tutte, Sez. U, n. 37425 del 28/3/21013, Favellato, Rv. 255759); dolo che,
peraltro, può essere escluso dal giudice in considerazione del modesto importo
delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze
riscontrate (per tutte, Sez. 3, n. 3663 dell’8/1/2014, De Michele, Rv. 259097).
Dolo generico che, ancora, è ravvisabile nella consapevole scelta di omettere i
versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi
una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più

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Gianvito, Rv. 258851; Sez. 3, n. 32848 dell’8/7/2005, Smedile, Rv. 232393). E

urgenti (tra le molte, Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, Casella, Rv. 258056; Sez.
3, n. 13100 del 19/1/2011, Biglia, Rv. 249917).
7. Orbene, così richiamati i consueti e condivisi approdi ermeneutici in
materia, ritiene la Corte che il Collegio di appello ne abbia fatto buon governo; in
particolare, la sentenza ha richiamato il dolo generico a fondamento del reato,
con coscienza e volontà di non provvedere ai versamenti dovuti, se non in mera
parte, ed a seguito di tre distinte diffide.
9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della

fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018

igliere estensore

Il Presidénte

sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella

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