Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19697 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19697 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI CLEMENTE ANDREA N. IL 11/12/1979
avverso la sentenza n. 114/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
34 Di Clemente Andrea
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: si argomenta
che dalla droga sequestrata potevano essere tratte moltissime dosi, che l’imputato non si trovava in una
condizione economica che giustificasse l’acquisto di un così rilevante quantitativo solo per uso personale e
che, inoltre, è significativo il contesto locale, costituito da luogo deputato allo spaccio.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Non rileva, nella fattispecie, la novella introdotta con il D.L. n. 146 del 2013 essendo stata
irrogata una pena attestata sui minimi.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
manifestamente infondato e quindi inammissibile.