Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19696 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19696 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHAMKI WAHIB N. IL 27/08/1977
avverso la sentenza n. 760/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

30 Chamki Wahib

Motivi della decisione

responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il gravame è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente non indica neppure
genericamente le pertinenti ragioni che sorreggono le censure prospettate afferenti a sentenza di
patteggiamento, mentre nel caso in esame si tratta di sentenza d’appello.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

Roma 8 gennaio 2014

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne ha affermata la penale

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