Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19694 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19694 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLUZZO ROSANNA N. IL 10/12/1965
avverso la sentenza n. 2147/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

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Data Udienza: 08/01/2014

26 Galluzzo Rosanna

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputata in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.

basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: in
accoglimento dell’appello si esclude la recidiva e si riduce la pena da quattro ad un anno; e la sanzione
base viene rapportata alle condanne già riportate per analoghi resti.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Non rileva, nella fattispecie, la novella introdotta con il D.L. n. 146 del 2013 essendo stata
irrogata una pena attestata sui minimi.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 8 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco Marc laiotta)

IL RESIDENTE

iacomo Foti)

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,

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