Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19693 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19693 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIMONE MAURO UGO MARIA N. IL 02/12/1952
avverso la sentenza n. 544/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GIULIANO VA,
del 20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 08/01/2014
Osserva
Viene proposta impugnazione (originariamente “appello” ma poi correttamente qui
trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai densi dell’art. 593, 3 0 comma
c.p.p.) nell’interesse di Simone Ugo Maria, avverso la sentenza emessa in data
20.12.2011 dal Giudice monocratico del Tribunale di Teramo- Sezione distaccata di
Giulianova con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato di guida
senza patente RIMi . perché revocata e condannato alla pena di C 4.500,00 di
ammenda.
esibizione della carta d’identità ma solo per conoscenza diretta dell’unico teste
escusso.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi e perché i
medesimi non sono consentiti nella presente sede.
L’identificazione dell’imputato è stata effettuata dall’App. Ciunci che lo colse alla
guida dell’autovettura e lo conosceva in quanto controllato in altre occasioni e noto
all’ufficio: tanto è più che sufficiente per la certa identificazione, non essendo
previsto da alcuna norma che essa avvenga attraverso un apposito documento di
riconoscimento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014
Ci si duole della mancata assoluzione poiché l’imputato era stato identificato senza