Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19692 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19692 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gour Jean Louis, nato a Bastia (Francia) il 13/02/1948

avverso la sentenza del 28/09/2016 della Corte di Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di Appello di Roma, in
riforma della sentenza del 18 ottobre 2013 del Tribunale di Roma, ha infine
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Jean Louis Gour per il reato di
cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per essere il
reato estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con
unico articolato motivo di impugnazione, deducendo violazione dell’art. 174,
comma 3, del d.lgs. 42 cit..

Data Udienza: 21/03/2018

2.1. In particolare, quanto all’implicita conferma del provvedimento di
confisca dei beni archeologici in sequestro, il ricorrente ha osservato che, a
norma dell’art. 240 cod. pen., era negato al Giudice il potere di disporre la,
misura ablativa in difetto di un accertamento definitivo di responsabilità penale,
salve le ipotesi di confisca del prezzo o del profitto del reato, circostanze in
specie non ricorrenti.
Qualora invece il provvedimento, trattandosi di esportazione di beni di
interesse archeologico, avesse tratto fondamento dalla norma speciale di cui

restitutoria di detta previsione avrebbe comportato lesione del patrimonio
dell’imputato. Laddove in specie l’accertamento della causa estintiva in grado
d’appello aveva impedito di prendere cognizione delle censure formulate in
proposito dall’imputato avanti alla Corte territoriale, circa la natura dei beni in
sequestro.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1. Rappresenta principio consolidato che la confisca prevista per il reato di
esportazione abusiva di beni culturali va disposta, oltre che in caso di pronuncia
di condanna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause che non riguardino la
nnaterialità del fatto e non interrompano il rapporto tra la res ed il reato (in
ipotesi proprio di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione)(Sez. 3, n.
49438 del 04/11/2009, Zerbone, Rv. 245862).
Ciò posto, la stessa difesa del ricorrente ha richiamato la giurisprudenza
intervenuta in proposito, che ha complessivamente affermato che, ai fini
dell’applicabilità della confisca relativa a beni di interesse storico e artistico
oggetto di illecito trasferimento all’estero, prevista dall’art. 174 del d.lgs. n. 42
del 22 gennaio 2004, non rilevano i principi affermati dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in quanto,
trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il
provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprietà privata. In
conseguenza di ciò, la relativa confisca deve essere obbligatoriamente disposta
anche se il privato non è responsabile dell’illecito o comunque non ha riportato
condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona
estranea al reato, poiché trattasi di misura recuperatoria di carattere
amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere

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all’art. 174, connnna 3, decreto legislativo 42 cit., anche l’eventuale natura

dall’accertamento di una responsabilità penale (Sez. 3, n. 42458 del
10/06/2015, Almagià, Rv. 265047-265046).
4.2. In specie, il ricorrente si è doluto che in appello il Giudice si era limitato
a prendere atto dell’avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione,
senza provvedere all’accertamento, sia pure incidentale, circa la natura dei beni
in sequestro.
4.2.1. L’impugnazione non può essere condivisa.
Come è stato appunto ricordato, la disciplina dei beni culturali è retta da una

privilegio probatorio perché siffatta presunzione si fonda, oltre che sull’id quod

plerumque accidit anche su una “normalità normativa” sicché, opponendosi una
circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova.
Pertanto, dal complesso delle disposizioni, si ricava il principio generale della
proprietà statale delle cose d’interesse archeologico, e della eccezionalità delle
ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti (così, in motivazione, Sez. 3 n.
42458 cit.).
Nel caso di specie, sebbene il procedimento penale non si sia concluso con
una affermazione di responsabilità, il ricorrente non ha fornito alcuna prova
idonea a vincere la richiamata presunzione di proprietà statale sui beni in
questione.
Al riguardo, infatti, è stato già ricordato che sui beni culturali vige una
presunzione di proprietà pubblica, con la conseguenza che essi appartengono allo
Stato italiano in virtù della legge (legge n. 364 del 1909, regio decreto n. 363 del
1913, legge n. 1089 del 1939, articoli 826, comma 2, 828 e 832 cod. civ.), la cui
disciplina è rimasta invariata con l’introduzione del decreto legislativo n. 42 del
2004. Sono fatte salve ipotesi tassative e particolari, nelle quali il privato che
intenda rivendicare la legittima proprietà di reperti archeologici deve fornire la
relativa, rigorosa prova, dimostrando che: 1) i reperti gli siano stati assegnati in
premio per il loro ritrovamento; 2) i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato; 3) i
reperti siano stati acquistati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n.
364 del 1909.
Nulla al riguardo, e fermi tali presupposti in diritto, è stato neppure allegato
dall’odierno ricorrente, che in questa sede ha affermato di avere richiesto
l’accertamento della proprietà dei beni ma che in ogni caso, nel giudizio di
appello, aveva solamente lamentato, al di là della preliminare questione
processuale non più riproposta, la propria estraneità al delitto di esportazione
illecita. In ordine alla quale è lo stesso ricorrente a convenire (cfr. pag. 3 del
ricorso) che le doglianze colà formulate non fossero probabilmente idonee a
superare il regime processuale di cui all’art. 129 cod. proc. pen..

presunzione di proprietà statale che non crea un’ingiustificata posizione di

In sede di gravame, in ogni caso, alcunché era stato dedotto nei confronti
della misura di sicurezza patrimoniale già disposta dal Tribunale romano.
4.2.2. Né rileva, infine, il riferimento all’uno ovvero all’altro articolo di legge
per giustificare il provvedimento ablatorio, trattandosi in ogni caso di
provvedimento obbligatorio in ragione del titolo di reato, trattandosi appunto di
ipotesi in forza della quale (l’art. 174 cit. punendo infatti chiunque trasferisce
all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, ecc. senza attestato di
libera circolazione o licenza di esportazione) il giudice deve disporre la confisca
delle cose, salvo che questi appartengano a persona estranea al reato.

all’accertamento di penale responsabilità (né il ricorrente ha inteso rinunciare
alla prescrizione), ancor meno il ricorrente ha dedotto quanto all’accertamento di
proprietà dei beni, tutti risalenti al più tardi all’età romana classica e quindi
pienamente ricadenti nel patrimonio indisponibile dello Stato; alcuna
compressione appare quindi ravvisarsi nei riguardi di un, inesistente, diritto di
proprietà privata.
5. Il ricorso si presenta quindi manifestamente infondato, per cui ne va
dichiarata senz’altro l’inammissibilità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 21/03/2018

Il Consigliere estensore
dio Cerroni

Il Presidente
Vito Di Nicola

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In ordine all’estraneità non vi è alcun elemento “liquido” contrario

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