Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19691 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19691 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MICHELI ALESSANDRO, nato a Rieti il 21/10/1968
DI CARLO FEDERICO, nato a Roma il 28/10/1973

avverso la sentenza del 14/02/2017 del Tribunale di Rieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;
udito per gli imputati l’avv. Claudio Remy Edoardo Principe, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/02/2017, il Tribunale di Rieti, decidendo a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava Micheli Alessandro e Di
Carlo Federico responsabili del reato di cui all’art. 5 lett. b) I. n. 283/1962- per
aver nella loro qualità, il primo di autista dipendente della società CEDICA srl
proprietaria dell’autocarro Fiat Iveco tg CW 075 M, il secondo di Presidente del
Consiglio di amministrazione della predetta società, detenuto per la vendita

nonché kg 890 di pesce in cattivo stato di conservazione, risultando interrotta la
catena del freddo, alla quale dovevano essere sottoposti senza soluzione di
continuità prima di essere venduti- e li condannava alla pena di euro 4.000 di
ammenda ciascuno.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello, convertito ex art 568
comma 5 cod.proc. pen. in ricorso per cassazione, gli imputati, chiedednone
l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att.
cod. proc. pen
I ricorrenti lamentano che il Tribunale era pervenuto all’affermazione di
responsabilità, ritenendo provata la condotta loro ascritta e, cioè, che gli alimenti
trasportati fossero in cattivo stato di conservazione, sulla scorta di premesse
erronee e prive di fondamento giuridico; andavano, al contrario, considerate le
seguenti emergenze istruttorie, che avrebbero dovute condurre ad una pronuncia
di assoluzione: si era verificato un guasto fortuito ed accidentale all’impianto di
refrigerazione il giorno stesso dell’accertamento; le merci non evidenziavano
segni obiettivi ed evidenti di degenerazione; la temperatura rilevata all’interno
del furgone era stata effettuata non al momento del controllo ma a distanza di
più di due ore dal fermo del furgone.
Censurano, poi, la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.
deducendo che l’occasionalità del fatto in uno con lo stato di assoluta
incensuratezza degli imputati, avrebbero dovuto indurre a ritenere che alcun
danno all’interesse del consumatore si fosse verificato.
In data 6.3.2018 è stata depositata memoria ex art. 585, comma 4,
cod.proc.pen., con la quale la difesa argomenta ulteriormente in ordine ai motivi
proposti e deduce violazione dell’art. 5 lett. b) I n. 283/1962 sotto il profilo
dell’elemento psicologico del reato, lamentando che il Tribunale aveva omesso di
valutare che il guasto all’impianto di refrigerazione era stato riscontrato solo
venti minuti prima della consegna della merce e che il legale rappresentante

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all’interno del predetto veicolo kg 400 di carne fresca e prodotti di gastronomia

della società aveva autorizzato la prosecuzione del viaggio in considerazione del
fatto che il luogo della consegna era vicino.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non merita accoglimento sulla base delle considerazioni che
seguono
2.

Le censure afferenti all’affermazione di

responsabilità sono

manifestamente infondate.

30 aprile 1962 n. 283, che vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la
detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per
il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato
di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a
prevenire – con la repressione di condotte, come la degradazione, la
contaminazione o l’alterazione del prodotto in sè, la cui pericolosità è presunta
“iuris et de iure” – mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in
considerazione come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di
benessere, consistente nell’assicurare una protezione immediata all’interesse del
consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte
dalla sua natura. Ne consegue che tale contravvenzione non si inserisce nella
previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più
gravi in relazione alle successive lettere indicate dal citato art. 5, ma si
configura, rispetto ad essi, come figura autonoma di reato, che con essi può
concorrere, ove ne ricorrano le condizioni. Ai fini della configurabilità del resto in
esame, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle
caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso
concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle
prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di
comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep.09/01/2002, Rv.
220717; in senso conforme, Sez. 3, 17 gennaio 2014, n. 6108, Rv. 258861; Sez.
3, 20 aprile 2010, n. 15094; Sez. 3, 21 settembre 2007, n. 35234; Sez. 3, 10
giugno 2004, n. 26108; Sez. 3, 24 marzo 2003, n. 123124; sez. 4, 18 novembre
2002, n. 38513; Sez. 3, 8 novembre 2002, n. 37568; Sez. 3, 3 gennaio 2002, n.
5).
Ed è stato chiarito che il reato di detenzione per la vendita di sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall’art. 5, lett. b), della
legge 30 aprile 1962, n. 283, è configurabile quando è accertato che le concrete
modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o
deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un

3

Va ricordato che la contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b, della legge

danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine
alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie
igieniche imposte dalla sua natura (cfr Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Rv.
264990; Sez. 3, 2 settembre 2004, n. 35828)
E’, quindi, necessario accertare che le modalità di conservazione siano in
concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle
sostanze (Sez. 3, 11 gennaio 2012, n. 439; Sez. 3, 13 aprile 2007, n. 15049)
escludendosi, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo

soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese
e, pertanto, rilevabile da una semplice ispezione (Sez. 3 n. 35234, 21 settembre
2007, cit.).
Nella specie, il Tribunale, in linea con i suesposti principi di diritto ha
accertato che “gli alimenti venivano trasportati in un vano frigorifero non
funzionante, che presentava la porta posteriore con chiusura non regolare, che
ne comprometteva l’ermeticità, che non venivano rinvenute registrazioni a disco
né visualizzatori elettronici per il controllo della temperatura, che risultava pari a
17-20 gradi centigradi, come da misura effettuata subito dopo il fermo del
mezzo, alle ore 8,30 circa (come dichiarato con certezza dal teste Antoninì),
infine, che il mezzo non era dotato di un sistema di emergenza di abbattimento
della temperatura”, cosicché gli alimenti sono stati ritenuti in cattivo stato di
conservazione perché detenuti in violazione delle norme tecniche di buona
conservazione con interruzione della catena del freddo.
Trattasi di accertamento di fatto, sorretto da argomentazioni congrue non
manifestamente illogiche che si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Le censure mosse dai ricorrenti si risolvono in una mera rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di
logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di
cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; sez. 6,
3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras,
Rv. 235508).
Risulta, dunque, integrata una violazione del c.d. ordine alimentare, volto ad
assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le
garanzie di conservazione imposte per la sua natura, E tale violazione è
sufficiente ad integrare il reato di danno in questione, non essendo è necessario,
per la configurabilità del reato contestato che a tal fine che vi sia un danno alla
salute.

4

il giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di

3. Del pari manifestamente infondata è la censura afferente il diniego di
applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis
cod.pen.
Il Giudici di merito, con motivazione stringata ma adeguata, hanno
rimarcato quali elementi ostativi alla configurabilità della causa di non punibilità
di cui all’art. 131 bis cod.pen, sia le modalità della condotta, con riferimento al
grande quantitativo degli alimenti ed alle modalità e mezzi dell’azione, che
l’entità del pericolo di danno connesso.

motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
5. L’inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza dei motivi
proposti, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai
motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in
tema di impugnazioni, dell’art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso
codice, in base alla quale l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi
nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1,
n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008,
Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del
21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).
6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 21/03/2018

Il Consigliere estensore
Anonella/Di

stas

Il Presidente
Vito Di Nicola
h io LA:Art-e-

Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e la

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