Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19691 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19691 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
2) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
GUEYE TAFA SIDI N. IL 22/09/1993
inoltre:
c9) GUEYE TAFA SIDI N. IL 22/09/1993
avverso la sentenza n. 4987/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
03/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA
1. L’imputato GUEYE Tafa Sidi ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, per il reato di cui all’art. 73 T.U.
309 del 1990 ed altro (acc. in Genova il 28\11\2011), deducendo carenza di motivazione
della medesima in ordine all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui
all’articolo 129 c.p.p.

3. Il ricorso dell’imputato è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella
generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata (ex plurimis Cass. IV, 17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007, n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza
precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.
4. Quanto al ricorso del P.G. va rammentato che in tema di patteggiamento la
possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del fatto (nel
caso di specie il riconoscimento del vincolo della continuazione), deve essere limitata ai
casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla
pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui
la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 45688
del 20/11/2008 Cc. (dep. 10/12/2008), Rv. 241666; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15009 del
27/11/2012 Cc. (dep. 02/04/2013), Rv. 254865).

Nel caso oggetto di giudizio la possibilità che l’imputato, nel momento in cui aveva
iniziato l’attività di spaccio, avesse già programmato di sottrarsi ai controlli all’arresto

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. lamentando la erronea applicazione
della legge ed il vizio di motivazione laddove il tribunale aveva riconosciuto il vincolo
della continuazione tra il traffico di droga, la resistenza nei confronti della P.G.
operante e la falsità nella dichiarazione delle generalità.

e di indicare false generalità non è inverosimile, pertanto non ricorrendo un errore
manifesto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente Gueye al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
Il Consigliere este ore

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente GUEYE Tafa Sidi al
pagamento delle spese processuali ed alla versamento somma di C 1.500= in favore
della Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA