Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1969 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1969 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

i)

)

ALASCO PAOLO N. IL
*
DI BIASE CARMINE N. IL 01/01/1947

avverso il decreto n. 79/2012 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
09/05/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DI BIASE Carmine ricorre contro il decreto specificato in epigrafe,

che disponeva l’archiviazione del procedimento per falsa testimonianza iniziato nei
confronti di Falasco Paolo, e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, censurando la ritenuta insussistenza del reato.

Il ricorso è inammissibile.

Anche in materia di archiviazione vige la regola generale dettata dall’art.
568, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui “la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina i mezzi con cui possono
essere impugnati”.
Il decreto di archiviazione, per il combinato disposto degli artt. 127 e 409,
comma 6, cod.proc.pen. è inoppugnabile, salva l’ipotesi – qui non ricorrente – di violazione del principio del contraddittorio nei confronti della persona offesa dal reato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro cinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

§2.

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