Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1969 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1969 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIESTO FERDINANDO N. IL 16/04/1976 parte offesa nel
procedimento
c/
SIESTO CATELLO N. IL 26/07/1948
avverso il decreto n. 4341/2014 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata 28.5.2014 disponeva l’archiviazione del procedimento
penale per mancanza di querela.
Avverso la decisione presenta ricorso per Cassazione la persona offesa Siesto Ferdinando
contestando la decisione .
Il ricorso è inammissibile. La parte offesa che non aveva presentato opposizione
all’archiviazione si limita a contestare il merito del procedimento. La violazione del

archiviazione vuoi preso de plano vuoi a seguito di camera di consiglio (S.U., sent. 24 del
1995, citata, e tra molte, Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione; Sez. 1, n. 8842 del
07/02/2006, Laurino; Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, Ronchetti; Sez. 6, n. 3018 del
20/09/1991, Di Salvo;).
Osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione e non v’è ragione
costituzionalmente imposta di un ampliamento della piattaforma dei vizi denunziabili mediante
ricorso. La natura, “interlocutoria e sommaria… finalizzata a un controllo di legalità
sull’esercizio dell’azione penale e non a un accertamento sul merito dell’imputazione” (C. cost.
ord. nn. 153 del 1999, 150 del 1998, 54 del 2003; sent. n. 319 del 1993), e gli strumenti di
tutela dell’offeso (“negli stretti limiti in cui ciò risponda” a tale funzione di controllo: C. cost.
ord. n. 95 del 1998), consentono d’affermare che alla pretesa sostanziale del
denunziante/querelante offrono comunque adeguata garanzia: da un lato la possibilità di
sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta di indagini difensive (cfr. Cass Sez. 2
27.9.2012); dall’altro l’intatta facoltà di esercitare i propri diritti d’azione e difesa, ampiamente
e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015

contraddittorio è l’unico vizio denunziabile con il ricorso avverso il provvedimento di

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