Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1969 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1969 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOPS NICOLA N. IL 20/12/1989
avverso la sentenza n. 2981/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
12/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

LOPS Nicola ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-

grafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582-585
cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione:
1.

in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, perché, essendosi egli limi-

che volevano arrestarlo;
2.

in ordine al reato di lesioni personali, perché non avrebbe cagionato una malattia, ma solamente un’algia che non avrebbe comportto una riduzione apprezzabile della funzionalità;

3.

in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

§2.

I

motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato come
segue.

– sub 1.

Attenendosi all’insegnamento di legittimità, secondo cui l’azione di divinco-

larsi, posta in essere per sfuggire all’arresto, rappre3sentando esercizio di forza fisica
diretto a contrastare l’opposta azione del pubblico ufficiale, realizza la violenza prevista dall’art. 337 cod.pen., ha correttamente ravvisato la commissione del reato nel
comportamento dell’imputato che, per opporsi all’arresto, “si divincolava con forza,
dando spintoni agli agenti operanti, tanto da procurare loro dei traumi fisici”.

– sub 2.

Attenendosi alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce ‘lesio-

ne’ ogni alterazione anatomica a cui si accompagni una riduzione apprezzabile della
funzionalità, ha rilevato che gli agenti della polizia di Stato avevano sofferto “un’alterazione anatomica con dolore continuo, che aveva determinato una seppur lieve alterazione funzionale dell’organo interessato”.

– sub 3.

Qualificando la pena inflitta dal giudice di primo grado come “adeguata e

congrua”, ha adempiuto l’obbligo di motivazione, posto che il termine utilizzato
– quando la pena inflitta è pari o prossima al minimo edittale – è sufficiente a far ritenere che il giudice ha tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi
previsti dall’art. 133 cod.pen. (v. Cass., Sez 6, 11.01.1990, Alaoui, rv 184395).

tato a divincolarsi, non avrebbe esercitato violenza nei confronti dei poliziotti

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro Mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle

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