Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19689 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19689 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI GUERINO N. IL 09/09/1978
avverso la sentenza n. 3779/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di SPINELLI
Guerino per il reato di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990, per la detenzione illecita di
gr. 21,6 di eroina e gr. 13,6 di cocaina. Veniva inoltre confermata la pena di anni 2 di
reclusione ed C 6.000= di multa, ritenuto il fatto di lieve entità (5° comma art. 73).
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge ed il
difetto di motivazione in relazione alla condanna, contestando la sussistenza della
prova del suo concorso con la coimputata Di Rocco Elena.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3°, c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Vero è, come osservato dal giudice di merito che la sostanza era stata trovata
all’interno di una gonna, ma l’indumento era nella comune disponibilità di entrambi, in
quanto riposto nella stanza delle bambine. Inoltre in casa erano presenti un bilancino
di precisione e danaro contante di entità tale da essere incompatibile con le condizioni
economiche degli imputati.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso rispetto alla
ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo
grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel
giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge
al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei
profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
Quanto all’entità della pena, non rileva la novella introdotta dall’art. 2 del d.l. 23
dicembre 2013 n. 146 (convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) che ha modificato
il 5° comma dell’art. 73, rendendolo fattispecie autonoma di reato e fissando i limiti
edittale da uno a cinque anni di reclusione. Nel caso di specie, infatti, la pena è stata
determinato in misura congrua rispetto all’entità del fatto e non illegale secondo lo ius
superveniens.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
f:Presidenp

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