Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19688 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19688 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIORE GIOVANNI, nato a Gallipoli il 15/03/1975

avverso la sentenza del 09/12/2016 della Corte di appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Luigi Suez, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 27/10/2014, il Tribunale di Lecce assolveva Fiore
Giovanni dall’imputazione per il reato di cui agli artt. 88 e 221 TULPS 4, commi
1, 4 bis e 4 ter della legge 13.11.1989 n. 401 con la formula perché il fatto non
costituisce reato.
Con sentenza del 09/12/2016, la Corte di appello di Lecce, in riforma della
predetta sentenza, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

condannava alla pena di mesi sei di reclusione, concedendogli i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel
casellario giudiziale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Fiore Giovanni,
a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva in
relazione all’art. 495 comma 2 cod.proc.pen., lamentando che la Corte
territoriale aveva ritenuto non necessario procedere all’ascolto dei testi indicati
dal PM, dei quali però la difesa aveva chiesto il controesame con riferimento alla
teste Fiore Caterina, nonchè omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esame
dell’imputato, così incorrendo in vizio di motivazione e nella violazione degli artt.
24 e 111 Cost.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale
aveva applicato erroneamente la norma sanzionatrice, in quanto le scommesse
effettivamente esercitate presso il centro di Fiore Caterina non riguardavano
l’organizzazione del gioco del lotto o scommesse o concorsi pronostici che la
legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario o concorsi e pronostici su
attività sportive gestite dal CONI.; doveva, applicarsi, quindi, l’ipotesi
contravvenzionale di cui all’art. 4, comma 1, seconda parte, I 401/89, estinta per
prescrizione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2

di Lecce, dichiarava Fiore Giovanni responsabile del reato ascrittogli e lo

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è
evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta
necessità.
La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla
presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha
caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso
quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice
ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti

01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2,
27/09/2013, n. 41808) .
Il giudice d’appello, inoltre, ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del
dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione
del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza
maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua
ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado.
In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere
discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto
quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza
e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del
04/11/2003, Rv. 226977).
Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in
appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un
quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti
indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014,
Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996).
Nella specie, la Corte territoriale ha esplicitamente motivato, in maniera
stringata ma adeguata, che sulla scorta della documentazione acquisita non
appariva assolutamente necessario procedere all’escussione dei testi indicati dal
pubblico ministero, rimarcando anche che l’imputato non aveva presentato una
propria lista testi (pag 2 della sentenza).
Il ricorrente nell’articolare il motivo di impugnazione in esame, non ha
rispettato il consolidato principio della c.d. autosufficienza del ricorso per
cassazione, secondo cui, come è noto, anche in sede penale, allorché venga
lamentata l’omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere
del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa
allegazione ovvero la trascrizione dell’integrale contenuto di tali atti, dovendosi
ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il
“fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del

3

(Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del

ricorso, caso che non ricorre nella specie (cfr. sez. 1, 17/01/2011, n. 5833; Sez.
1, 22/01/2009, n. 6112;Sez. 1, 18/03/2008, n.16706; Sez. 1, 29/11/2007, n.
47499; Sez. feriale, 13/09/2007, n. 37368; Sez. 1, 18/05/2006, n. 20344).
Onere che il ricorrente non ha adempiuto con riferimento agli atti
processuali del procedimento di primo grado menzionati in ricorso e dai quali si
evincerebbe la richiesta e l’ammissione al controesame dei testi del Pm e
dell’esame degli imputati, atti, peraltro, non contenuti in quelli trasmessi a
questa Corte.

di primo grado (cfr verbale di udienza del 27.10.2014), il ricorrente si associava
alle richieste del Pm (non doversi procedere perché il fatto non costituisce
reato), così implicitamente rinunciando ad eventuali istanze istruttorie; emerge,
inoltre, che, in sede di conclusioni nel giudizio di appello (cfr verbale di udienza
del 9.12.2016), il ricorrente avanzava istanza di rinnovazione dibattimentale in
relazione al solo esame dell’imputato, istanza che per la sua genericità non
imponeva un obbligo di motivazione alla Corte territoriale, atteso che questa
Corte ha affermato che, in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in
appello, l’esame dell’imputato non assunto in primo grado può essere ammesso
soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere
della parte instante indicare e documentare (Sez.2, n.37883 del 20/07/2017,
Rv.271141).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione,
richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle
risultanze processuali.
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono
in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in
sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv.
235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,
n. 37006, Piras, rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8
non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del
04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255
del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di
4

Emerge, invece, dagli atti trasmessi che, in sede di conclusioni nel giudizio

fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n.
22256, Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve, infatti, circoscrivere il suo sindacato di
legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica
dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di
applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso
della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e

processo”, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati
autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro
rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente
incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del
26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015,
Rv.262722).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, a
norma dell’art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali; non ravvisandosi profili di colpa non va pronunciata condanna
del ricorrente anche al pagamento di somma in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso, 21/03/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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Vito Di Nicola

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insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del

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