Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19688 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19688 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRINO GIOVANNI N. IL 04/07/1969
CIRINO ANNA N. IL 22/07/1953
avverso la sentenza n. 2010/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/04/2015

OSSERVA

sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, emessa 11 10/12/2013, con la quale Cirino
Giovanni e Cirino Anna, con la diminuente per la scelta del rito abbreviato, erano stati
condannati per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 73 DPR 309/90, riconosceva le
circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza a Cirino Giovanni,
rideterminando la pena anche per il predetto in anni 4 di reclusione ed euro
18.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione *gdifensore degli imputati, denunciando la mancanza di
motivazione in ordine all’omesso proscioglimento ex art.129 c.p.p. (per essere lo
stupefacente destinato ad uso personale).
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.) L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l ‘ impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
I ricorrenti prescindono completamente dalla motivazione della sentenza impugnata,
limitandosi genericamente a lamentare la mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
La Corte territoriale, dopo aver dato atto che vi era stata rinuncia ai motivi di appello,
ha richiamando la sentenza di primo grado che aveva fondato l’affermazione di
responsabilità sull’informativa di p.g., sui verbali di arresto, perquisizione e sequestro,
nonché sulle ammissioni degli imputati.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00
ciascuno.
Così deciso in Roma il 10/4/2015
Il Consiglie e st.
l Presidente

1) Con sentenza del 27/5/2014 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della

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