Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19688 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19688 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO ELIO N. IL 12/11/1937
SOUKLI BOUCHAIB N. IL 17/02/1966
avverso la sentenza n. 2662/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo :
2.1. il Bianco : a) la erronea applicazione della legge penale e la illogicità della
motivazione in relazione alla condanna per il capo E) (erroneamente indicato in ricorso
capo D), laddove la droga era detenuta dal coimputato Moutawakil e la sua condotta
era stata di mera connivenza non punibile; b) il vizio di motivazione in ordine alla
determinazione della pena, fissata non nel minimo, nonostante i suoi 75 anni di età.
2.2. il Soukli : il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
dell’attenuante dei cui al 5 ° comma dell’art. 73, considerato che non era stato
acclarata con precisione la quantità e qualità della sostanza.
3. I ricorsi sono inammissibili.
3.1. Invero le censure formulate dal Bianco in ordine al capo E) non sono consentite
nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del
fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza,
espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocu/i, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a
sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).
Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa
in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado
di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo
impugnato.
D’altronde, la Corte di merito ha indicato in modo specifico le circostanze su cui ha
basato la condanna anche per il capo E). Infatti essendo concorrente con il Moutawakil
nell’importazione di droga, ne discendeva anche la codetenzione della sostanza
rinvenuta in casa e riposta il luogo accessibile ad entrambi gli imputati (sul frigorifero).
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, sul punto, esprimono solo un dissenso
rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e
secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita
nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che
1

1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermata la condanna di BIANCO Elio (capi
A, C, E) per delitti di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990, per importazione di cocaina
dall’Olanda (in Paderno e Cismon del Grappa, dal dicembre 2007 al febbraio 2008); di
SOUKLI Bouchaib (capo A). Veniva anche confermata la pena irrogata in primo
grado, per il Bianco, con le attenuanti generiche e la continuazione, anni 7 di
reclusione ed C 45.000= di multa; per il Soukli, anni 7 e mesi 6 di reclusione ed C
36.000= di multa.

regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte
quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura
della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale
del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria
una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel
caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex
3.2 Manifestamente infondato è anche il ricorso del Soukli.
Con riguardo alla commisurazione della pena ed al diniego dell’attenuante di cui al V
comma dell’art. 73 TU 309\90, le generiche censure del ricorrente in ordine a pretese
carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano manifestamente infondate.
Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve
entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di
rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di
ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto
all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la droga trafficata fosse di quantità rilevante (gr. 1.250 di cocaina) ed idonea, quindi, al
confezionamento di numerose dosi, così negando il riconoscimento della attenuante.
Ha osservato anche la corte di merito che anche ad ammettere che la sostanza non
fosse di prima qualità, la sua quantità ed il fatto che si trattasse di un traffico
internazionale, non consentiva il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.
21 9 2000, n. 17).

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di C 1.000= in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).

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