Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19687 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19687 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TUDISCA FRANCESCO, nato a Tusa il 11/11/1954

avverso la sentenza del 28/09/2016 della Corte di appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendola declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/09/2016 la Corte di appello di Messina confermava
la sentenza del 16/3/2015 del Tribunale di Patti, con la quale Tudisca Francesco
era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 349 cod.pen. e
condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa.
2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Tudisca

Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito

dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125,
comma 3 e 530, commi 1 e 2 cod.proc.pen. e 349 cod.pen., lamentando che il
Giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado senza rispondere
in maniera specifica alle doglianze sollevate con l’appello, doglianze che facevano
espresso riferimento al contratto di appalto con la EDIL IAC e comprovavano
l’insussistenza del fatto.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 157 cod.pen., deducendo
che il reato si era estinto prima della pronuncia impugnata, che aveva
erroneamente indicato il periodo di sospensione del corso della prescrizione in
mesi otto in luogo di quello esatto di quattro mesi, considerando erroneamente
l’intero periodo del rinvio al 16.2.2012 al 28.6.2012 e di quello dal 28.6.2012 al
22.11.2012, entrambi rinvii disposti per legittimo impedimento del difensore.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 175
cod.pen. censurando il diniego del beneficio della non menzione della sentenza
richiesto con l’atto di appello.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
E’ pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come
debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
2

enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto

aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen,
alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del
15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013,
Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez.
2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del
3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv.
230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693; sez. 3, n. 44882
del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.

Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una “doppia conforme”
affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente
ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della
sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione
impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati
e disattesi.
E’, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza
appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si
integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola
entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal
primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 1^, 22/11/19934/2/1994, n. 1309, Albergamo, riv. 197250; Sez. 3, 14/2- 23/4/1994, n. 4700,
Scauri, riv. 197497; Sez. 2, 2/3- 4/5/1994, n. 5112, Palazzotto, riv. 198487;
Sez. 2, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv. 209145; Sez. 6,
20/113/3/2003, n. 224079). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di
pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a
quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di
specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole
doglianze prospettate dall’appellante. In questo caso il controllo del giudice di
legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite
alle predette censure.
Nella specie, le motivazioni delle due sentenze di affermazione della
responsabilità dell’imputato si saldano fornendo un’unica e complessa trama
argomentativa, non scalfita dalle censure mosse dal ricorrente che ripropone gli
stessi motivi dedotti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado.
La Corte di appello, infatti, non si è limitata a richiamare la sentenza di
primo grado, ma ha risposto specificamente alla doglianza oggi riproposte, con
argomentazioni adeguate e logiche e, quindi, esenti da censure in questa sede
(cfr pag 2 della sentenza impugnata).
3

255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).

Il ricorrente, peraltro, si limita sostanzialmente a proporre una lettura
alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di
responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non
possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla
Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il reato contestato al ricorrente- art. 349 cod.pen.- risulta consumato in
data 4.11.2008 ed il termine prescrizionale (pari a sette anni e sei mesi ex artt.

dei periodi di sospensione verificatisi nel procedimento di primo grado, esso non
era ancora spirato alla data di pronuncia della sentenza impugnata.
Come si rileva dall’esame degli atti processuali, ai quali questa Corte ha
accesso vertendosi in ipotesi di vizio processuale, emerge, innanzitutto, che
all’udienza del 22.11.2012 si disponeva rinvio all’udienza del 28.3.2013 per
dichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze da parte del difensore
dell’imputato ed all’udienza del 11.7.2013 analogo rinvio veniva disposto per
l’udienza del 12.11.2013.
Il corso della prescrizione, quindi, deve considerarsi sospeso per l’intero
periodo di differimento delle udienze, pari a 8 mesi e 5 giorni.
Costituisce, infatti, ius receptum, in tema di sospensione della prescrizione,
che il limite di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod.
pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell’udienza sia determinato
dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle
Camere penali, non costituendo un impedimento a comparire in senso tecnico,
con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere
sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in
relazione alle esigenze organizzative dell’Ufficio procedente (Sez.3, n.11671 del
24/02/2015, Rv.263052; Sez.4, n.10621 del 29/01/2013, Rv.256067; Sez.5,
n.18071 del 08/02/2010, Rv.247142; Sez.1, n.25714 del 17/06/2008,
Rv.240460).
Anche i precedenti rinvii dal 16.2.2012 al 28.6.2012 e dal 28.6.2012 al
22.11.2012, pari a mesi nove e giorni cinque, richiesti per concomitante impegno
professionale del difensore, vanno computati per intero nel periodo di
sospensione del corso della prescrizione.
Va ricordato che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corten.4909 del 18/12/2014, dep.02/02/2015, Torchio Rv.262912-, l’impegno
professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo
impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art.
420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a)

4

157 e 161 cod.pen.), sarebbe maturato alla data del 4.5.2016, ma tenuto conto

prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi
impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale
l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza
in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere
l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi
dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in
quello di cui chiede il rinvio.
La mera concomitanza di altri impegni professionali non integra di per sè un

difensore la decisione in merito a quale dei due procedimenti privilegiare. Il
rinvio per concomitante impegno professionale del patrono non costituisce,
dunque, un fenomeno di mera “scelta” del difensore, rimessa alle individuali – e
incontrollabili – strategie difensive, ma si tratta di una condizione “obiettiva”
(come tale positivamente scrutinata dal giudice) di impossibilità assoluta di
prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto “compromessa” da
un concomitante e (in quel momento) “prevalente” impegno difensivo.
L’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod.
proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno
professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi,
non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale
intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un
precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve
accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione
predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha
conoscenza dell’impedimento (Sez.5, n.27174 del 22/04/2014, Rv.260579).
Inoltre, il difensore ha l’onere di corredare la richiesta di differimento
dell’udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione della
impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine nè la
mera affermazione di non potervi provvedere, nè un apodittico richiamo alla
“delicatezza dei provvedimenti” (Sez 3, n.19458 del 08/04/2014, Rv.259757;
Sez.3, n.26408 del 02/05/2013, Rv.256294; Sez.2, n.25754 del 11/06/2008,
Rv.241457; Sez.5, n.41148 del 28/10/2010, Rv.248905).
Ed il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità
di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno
professionale, inoltre, non può limitarsi a documentare la contemporanea
esistenza di questo, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore
nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa
farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonché i
motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla

5

legittimo impedimento, atteso che, così opinando, si rimetterebbe all’arbitrio del

particolare natura dell’attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che
l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez.5, n.7418 del
06/11/2013,dep.17/02/2014, Rv. 259520).
Nella specie, entrambe le richieste di rinvio non documentavano la
tempestività della comunicazione di impedimento, non attestavano l’assenza di
un codifensore nell’altro procedimento e non prospettavano le specifiche ragioni
dell’impossibilità di nominare un sostituito, con la conseguenza che i rinvii
devono ritenersi disposti in adesione a richiesta non giustificata da un legittimo

del differimento
Va, infatti, ricordato che, in tema di prescrizione del reato, i limiti di durata
della sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159, comma
primo, n. 3, cod.pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n.
251, operano soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle
parti o dei difensori e non anche, quindi, quando la sospensione sia disposta in
adesione a richiesta non giustificata da un impedimento, rimanendo in tale
ultimo caso sospeso il corso della prescrizione per tutto il periodo del
differimento (Sez. U, n.4909 del 18/12/2014, dep.02/02/2015, Torchio
Rv.262914; Sez.1, n.5956 del 04/02/2009, Rv.243374; Sez.1, n.25714 del
17/06/2008, Rv.240460; Sez.2, n.20574 del 12/02/2008, Rv.239890; Sez.3,
n.4071 del 17/10/2007, dep.28/01/2008, Rv.238544; Sez.5, n.44924 del
14/11/2007, Rv.237914).
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della
sospensione del corso della prescrizione del reato, la Corte di cassazione deve
sindacare le valutazioni compiute dal Giudice di merito, che abbia ritenuto
sussistente il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno
professionale pur in difetto delle relative condizioni di legittimità, con la
conseguenza che il corso della prescrizione dovrà intendersi sospeso per tutto il
periodo del differimento”.
In definitiva, considerati i periodi di sospensione suindicati, per complessivi
anni uno, mesi cinque e dieci giorni, il termine di prescrizione maturava in data
14.10.2017, successivamente alla deliberazione della sentenza di appello
(28.9.2016).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte (p. 3) nella sentenza impugnata a
fondamento del diniego del beneficio della non menzione e trova dunque
applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di
inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non
6

impedimento e che il corso della prescrizione deve operare per tutto il periodo

solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino
della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5,
n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014,
Rv.259425, cit).
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e

prescrizione (Sez.U. n. 12602 del 25.3.2016, Ricci; Sez.2, n. 28848 del
08/05/2013, Rv.256463; Sez.U,n.23428 del 22/03/2005, Rv.231164; Sez. 4 n.
18641, 22 aprile 2004).
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso, 21/03/2018

Il Consigliere estensore
/ Antonelja-

b – 1/( 01

Di

Il Presidente
Vito Di Nicola
1,71′

dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., ivi compresa la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA