Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19687 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19687 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 08/01/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORSI CARMINE N. IL 21/05/1984
avverso la sentenza n. 897/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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Osserva
Ricorre per cassazione Orsi Carmine avverso la sentenza emessa in data 8.5.2012
dalla Corte di Appello di Napoli con la quale, in riforma di quella del G.u.p. del
Tribunale di Napoli del 6.12.2011, venivano ridotte le pene principale ed accessoria
inflitte per il delitto di cui all’art. 81 cpv. 110 c.p. e 73 co. 1 e 1 bis dPR n. 309 del
1990, deducendo la carenza motivazionale.
E’ pervenuta in data 26.6.2013 la missiva a firma del ricorrente, tramite l’Ufficio
matricola della Casa circondariale di Salerno con la quale si chiede il “sollecito di
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, dovendosi interpretare la (pur involuta) richiesta del ricorrente come rinuncia
all’impugnazione, ne consegue l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 589 591, 1° comma lett. d) e 4° comma c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014
modifica di pena esecutiva” in relazione al procedimento in esame.