Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19686 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19686 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PILATO FRANCESCA, nata a Bisceglie il 08/03/1965

avverso la sentenza del 08/02/2017 del Tribunale di Pistoia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. Gianfranco Tiengo, che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/02/2017, il Tribunale di Pistoia, decidendo a seguito
di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava Di Pilato Francesca
responsabile del reato di cui all’ad. 5 lett. b) I. n. 283/1962- perché nella qualità
di legale rappresentante della Russo Group srl, società che gestiva il ristorante
presente all’interno del complesso Montecatini Golf La Pievaccia, deteneva per la
ristorazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, principalmente

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Di Pilato
Francesca, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’ad. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La ricorrente, deduce, innanzitutto, che il reato contestatogli sarebbe stato
depenalizzato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 8/2016, trattandosi di
reato previsto da legge speciale non ricompreso nell’elenco allegato al predetto
provvedimento di depenalizzazione.
Argomenta, poi, che, vedendosi in fattispecie di reato di danno, alcun danno
si era verificato in quanto gli alimenti non erano mai giunti nella disponibilità dei
consumatori; inoltre, l’imputata aveva acquisito la carica societaria di
amministratore quanto il ristorante era da tempo operativo e con un preposto e
la condotta imputatale non era esigibile né attribuibile psicologicamente alla
stessa; espone, infine, che il trattamento sanzionatorio non era sorretto da
adeguata motivazione, pur essendo stata inflitta un pena dell’ammenda pari ai
due terzi del massimo edittale.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manifestamente infondata è l’invocata depenalizzazione del reato di cui
all’ad. 5 lett. b) I. n. 283/1962 ad opera del d.lgs n. 8/2016.
Il reato in esame è punito, in base al disposto dell’ad. 6 I. n. 283/1962, con
l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da euro 309 e euro 30.987″.
Non si tratta, quindi, di reato punito con la sola pena pecuniaria e, pertanto,
non trova applicazione l’ad 1 comma 1 d.lgs n 8/2016; né il reato in questione
rientra negli altri casi di depenalizzazione di cui all’ad. 3 del d.lgs 8/2016.
2. La censura afferente l’affermazione di responsabilità è manifestamente
infondata.
Va ricordato che la contravvenzione prevista dall’ad. 5, lett. b, della legge
30 aprile 1962 n. 283, che vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la

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pesce, carne e funghi- e la condannava alla pena di euro 20.000 di ammenda.

detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per
il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato
di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a
prevenire – con la repressione di condotte, come la degradazione, la
contaminazione o l’alterazione del prodotto in sè, la cui pericolosità è presunta
iuris et de iure

mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in

considerazione come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di
benessere, consistente nell’assicurare una protezione immediata all’interesse del

dalla sua natura. Ne consegue che tale contravvenzione non si inserisce nella
previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più
gravi in relazione alle successive lettere indicate dal citato art. 5, ma si
configura, rispetto ad essi, come figura autonoma di reato, che con essi può
concorrere, ove ne ricorrano le condizioni. Ai fini della configurabilità del resto in
esame, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle
caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso
concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle
prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di
comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep.09/01/2002, Rv.
220717; in senso conforme, Sez. 3, 17 gennaio 2014, n. 6108, Rv. 258861; Sez.
3, 20 aprile 2010, n. 15094; Sez. 3, 21 settembre 2007, n. 35234; Sez. 3, 10
giugno 2004, n. 26108; Sez. 3, 24 marzo 2003, n. 123124; sez. 4, 18 novembre
2002, n. 38513; Sez. 3, 8 novembre 2002, n. 37568; Sez. 3, 3 gennaio 2002, n.
5).
Ed è stato chiarito che il reato di detenzione per la vendita di sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall’art. 5, lett. b), della
legge 30 aprile 1962, n. 283, è configurabile quando è accertato che le concrete
modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o
deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un
danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine
alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie
igieniche imposte dalla sua natura (cfr Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Rv.
264990; Sez. 3, 2 settembre 2004, n. 35828)
E’, quindi, necessario accertare che le modalità di conservazione siano in
concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle
sostanze (Sez. 3, 11 gennaio 2012, n. 439; Sez. 3, 13 aprile 2007, n. 15049)
escludendosi, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo
il giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di
soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese

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consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte

e, pertanto, rilevabile a seguito di una semplice ispezione (Sez. 3 n. 35234, 21
settembre 2007, cit.).
Nella specie, il Tribunale, in linea con i suesposti principi di diritto, ha
accertato, in aderenza alle emergenze istruttorie (cnr e rilievi fotografici) che il
cattivo stato di conservazione degli alimenti emergeva da diversi profili:
conservazione promiscua in recipienti privi delle prescritte indicazioni,
accatastamento di alcuni di essi in scaffalature ove erano presenti carcasse di
roditori ed escrementi di animali, presenza di cristalli di ghiaccio sugli alimenti

Trattasi di accertamento di fatto, sorretto da argomentazioni congrue e non
manifestamente illogiche che si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Risulta, dunque, integrata una violazione del c.d. ordine alimentare, volto ad
assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le
garanzie igieniche e di conservazione imposte per la sua natura, E tale violazione
è sufficiente ad integrare il reato di danno in questione, non essendo è
necessario, per la configurabilità del reato contestato che a tal fine che vi sia un
danno alla salute.
Nè assume rilievo la circostanza che l’imputata avesse acquisito la carica
societaria di amministratore quando il ristorante era già da tempo operativo.
E’ stato, infatti, affermato che, in tema di tutela dei prodotti alimentari,
destinatario degli obblighi connessi al controllo del rispetto delle condizioni
igienico – sanitarie degli stessi, è, nelle società di capitali aventi organizzazione e
struttura complessa, la persona che riveste, a termini statutari, il ruolo di legale
rappresentante della società- non assumendo rilievo scriminante sia che
l’acquisto non sia stato effettuato da questi, sia che la somministrazione sia
avvenuta ad opera di terzi- , fatto salvo- ipotesi che non ricorre nella specie- il
trasferimento di responsabilità in forza di delega delle funzioni correttamente
attuata, laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di
decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a
struttura semplice(cfr Sez.3, n.46710 del 17/10/2013, Rv.257860; Sez. 3, n.
4067 del 16/10/2007, dep.28/01/2008, Rv. 238596; Sez.3, n.2281 del
26/10/2006, dep.24/01/2007 Rv.235646).
3. Manifestamente infondata è anche la censura afferente al trattamento
sanzionatorio.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di
reati puniti alternativamente con la pena detentiva o pecuniaria, la scelta del
giudice di applicare la meno grave sanzione pecuniaria, anche se in misura
superiore a quella media tra il minimo e il massimo edittale, deve ritenersi
sufficientemente giustificata dalla qualificazione di essa come “congrua” o “equa”
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conservati nel frigorifero.

e dal mero richiamo alle circostanze indicate all’art. 133 cod.pen., ove la
rilevanza di queste, in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a
delinquere del reo, risultino già desumibili dal complesso della motivazione
(Sez.1, n.8560 del 18/11/2014, dep.26/02/2015, Rv.262552; Sez.1, n. 40176
del 01/10/2009, Rv. 245353); ed è stato anche affermato che il Giudice non è
tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la
misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato
di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa

considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la
decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell’accenno alla equità quale
criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Sez.3, n.37867 del 18/06/2015,
Rv.264726).
Nella specie, la contravvenzione contestata è punita, con “l’arresto fino a un
anno o con l’ammenda da euro 309 e euro 30.987” ed il Tribunale ha irrogato la
meno grave pena pecuniaria, in misura superiore alla media edittale, ritenendola
“conforme a giustizia”.
Tale determinazione, raccordata al complesso della motivazione che ha
evidenziato plurimi profili di violazioni nel cattivo stato di conservazione degli
alimenti, è certamente sufficiente avendo il Tribunale assolto in maniera
adeguata al relativo obbligo motivazionale.
4. Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti consegue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 21/03/2018

indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la

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