Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19685 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19685 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZARA BOLOGNA GIACOMO, nato a Capizzi il 22/07/1967

avverso la sentenza del 09/01/2017 della Corte di appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

DEPOSITATA iN C.:CELLF

-7

2018

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/01/2017, la Corte di appello di Messina confermava
la sentenza del Tribunale di Patti, che aveva dichiarato Mazzara Bologna
Giacomo responsabile del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod.nav per aver
eseguito opere abusive all’interno dell’area demaniale del comune di Capo
d’Orlando, località Lungomare Ligabue e lo aveva condannato alla pena di mesi

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mazzara
Bologna Giacomo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 1161
cod.nav, lamentando che i Giudici di merito erroneamente aveva ritenuto
insussistente la buona fede dell’imputato, che aveva fatto affidamento
incolpevole nel parere favorevole al rilascio della concessione demaniale.
Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine al secondo
motivo di appello che censurava l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va richiamato il consolidato principio di diritto affermato da questa Suprema
Corte, secondo il quale la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali
l’elemento soggettivo, non può essere determinata dalla mera non conoscenza
della legge ma da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento
della autorità amministrativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla
norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento
della liceità della condotta (Sez.1, n.47712 del 15/07/2015, Rv.265424; Sez.3,
n.42021 del 18/07/2014,Rv.260657;Sez.3, n.49910 del 04/11/2009,
Rv.245863; Sez.3, n.172 del 06/11/2007,dep.07/01/2008, Rv.238600; Sez.3,
n.4951 del 17/12/1999, dep.21/04/2000, Rv.216561).
Nulla, però, il ricorrente adduce di concreto in ordine al fattore positivo
esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa
deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice che
avrebbe determinato l’errore scusabile invocato

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tre di arresto.

Correttamente i Giudici di merito non hanno ritenuto tale il previo parere
positivo al rilascio della concessione demaniale, che si inserisce quale atto
prodromico nell’iter procedinnentale tipico finalizzato all’emissione del titolo
concessorio. Né assume rilievo la deduzione difensiva che tale parere positivo
avrebbe determinato nell’imputato la convinzione che la pratica fosse
regolarmente istruita e che, in conseguenza di ciò, i lavori fossero realizzabili.
Costituisce, infatti, principio generale che lo svolgimento di un’attività in uno
specifico campo comporta un dovere di informazione sulle norme che regolano

colpevole e non scusabile l’eventuale ignoranza della legge penale (Sez.3,
n.23998 del 12/05/2011, Rv.250608;Sez.3, n.18928 del 15/03/2017,
Rv.269911).
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Nella sentenza impugnata, pur avendo costituito specifico motivo di appello
formulato dal difensore dell’imputato l’eccessività del trattamento sanzionatorio,
non vengono esplicitate le ragioni per le quali il trattamento sanzionatorio è stato
ritenuto adeguato al caso concreto.
Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l’atto decisorio ed
integra il vizio denunciato.
La Corte territoriale, a fronte di specifico motivo di appello che investiva un
“punto” della decisione di primo grado oggetto di impugnazione aveva l’obbligo
di pronunciarsi.
3.Consegue, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio
ad alla Corte di appello di Reggio Calabria in relazione al trattamento
sanzionatorio; il ricorso va rigettato nel resto ed in base al disposto dell’art. 624
cod. proc. pen. va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione della responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della
responsabilità.
Così deciso il 21/03/2018

detta attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale obbligo rende

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