Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19685 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19685 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LARATORE ELIO N. IL 23/03/1967
avverso la sentenza n. 69/2012 TRIBUNALE di ALBA, del 15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
10 Laratore Elio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada ed all’art. 9 della legge n. 1423
del 1956.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
Roma 8 gennaio 2014
Il gravame è inammissibile poiché è stato proposto da difensore non legittimato, trattandosi di
legale non iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso questa Suprema corte.
Oltre a ciò, comunque, il ricorso attinge alla sfera del merito ed è aspecifico.