Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19684 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19684 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POMPONI ANDREA nato il 05/10/1974 a MONTORIO AL VOMANO

avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. SANTE
SPINACI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. B. Scaramazza, in sostituzione dell’Avv. E. Lauletta, che,
nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento;

Data Udienza: 16/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 12.12.2016, la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della
sentenza del tribunale di Teramo 2.02.2015, appellata dall’imputato, assolveva il
medesimo dal reato ascrittogli limitatamente alle condotte relative all’anno 2011,
per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, rideterminando per l’effetto

confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del
reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in relazione ai periodi meglio descritti nel capo di imputazione, per una somma complessiva di oltre 64.000 C.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del
difensore di fiducia iscritto all’Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., deducendo
tre motivi – che, attesa la sostanziale omogeneità dei profili di doglianza ad essi
sottesi e l’intima connessione tra gli stessi meritano congiunta illustrazione -, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2.1. In particolare, il complessivo vizio di motivazione da cui la sentenza sarebbe
inficiata la riguarderebbe sotto tre distinti profili.

2.1.1. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione avendo la sentenza
omesso di valutare una prova decisiva ai fini della decisione, in particolare di alcune prove documentali acquisite che escluderebbero il reato in ordine sia all’elemento materiale per la mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori da
parte dell’imputato, sia all’elemento psicologico per carenza di consapevolezza
nell’omissione dei versamenti dovuti.

2.1.2. Il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli
artt. 192, 546, lett. e), c.p.p. per aver irragionevolmente escluso qualsiasi differenziazioni delle condotte contestate all’imputato con riferimento agli anni in contestazione.

2.1.3. Il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema id prova del reato.

la pena per la parte residua dell’imputazione in 3 mesi e gg. 24 di reclusione,

2.2. In sintesi, sostiene la difesa che la Corte d’appello non avrebbe esaminato
quattro documenti da cui emergerebbe la mancata corresponsione da parte
dell’imputato delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, avendo gli stessi provveduto a presentare istanza di insinuazione al passivo fallimentare per ottenerne il
pagamento. Si tratterebbe, in particolare, dell’istanza di ammissione al concordato
preventivo in cui si evidenziava l’impossibilita di procedere nella piena e proficua

cui i lavoratori; la relazione ex art. 161 L.F. che cristallizzerebbe la situazione di
dissesto rappresentata nella richiesta di concordato, attestando la veridicità dei
dati aziendali prospettati dal richiedente imprenditore e che contiene un piano di
rientro per far fronte ai debiti, tra cui anche le retribuzioni ai dipendenti; la sentenza di fallimento e lo stato passivo; le istanze di ammissione al passivo fallimentare dei dipendenti.
Nonostante tali elementi, i giudici di appello avrebbero affermato che tali prove
documentali non consentivano di collegare in modo certo il mancato versamento
delle retribuzioni ai lavoratori, così evidenziando come non fosse stata operata una
congrua valutazione degli atti processuali (in particolare laddove la Corte d’appello
afferma che non era stata raggiunta la prova che i contributi non versati corrispondessero a tutte le mensilità non corrisposte ai lavoratori cui si riferisce la
contestazione, sostenendo che la prova documentale non fosse sufficiente e non
sarebbe stata addotta alcuna prova ulteriore dalla difesa), e non fossero state
adeguatamente confutate le doglianze difensive, superate in maniera incongrua.
In particolare, aggiunge la difesa, sarebbe stato semplice esaminare la diffida
dell’INPS e le insinuazione al passivo fallimentare per portare alla conclusione che
gli importi maggiori riportati nelle “quote in diffida” del prospetto INPS attenevano
proprio alle mensilità di aprile, pari a C 4091,00, maggio, pari ad C 3030, e dicembre, pari ad C 1078, mensilità per le quali i dipendenti, non avendo percepito la
retribuzione, avevano fatto istanza di insinuazione al passivo fallimentare della
ditta di cui l’imputato era legale rappresentante.
Quanto prodotto dall’imputato, pertanto, non solo escluderebbe la materialità del
fatto, ma anche la sussistenza del dolo richiesto, atteso che la mancanza di intenzionalità era ravvisabile sia per l’anno 2009 in cui la ditta si trovava in grave crisi
finanziaria come attestato nell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, ma
a maggior ragione varrebbe per l’anno 2010, in cui gli importi in diffida si riferiscono maggiormente alle mensilità in cui i lavoratori non avevano percepito la
retribuzione. Errato sarebbe stato il riferimento alla irrilevanza della crisi finanziaria della ditta dell’imputato, collocata erroneamente in epoca successiva a quella
in cui dovevano essere versati i contributi omessi, laddove era in atto proprio
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operatività aziendale e di far fronte ai debiti in essere, elencando i creditori, tra

mentre sorgeva l’obbligo in capo al reo. Da qui il rilievo che tutt’al più si sarebbe
stato in presenza di un atteggiamento colposo e non doloso dell’imputato, come
del resto riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di cui il ricorrente richiamava alcune decisioni alle pagg. 9/10 del ricorso. Nel riportare i dati dei dipendenti insinuatisi al passivo fallimentare per i mesi in contestazione nell’anno
2010 (pag. 5), la difesa si duole per aver la Corte d’appello ritenuto che le prove

la mancata corresponsione ai dipendenti, ritenendo invece illogicamente ed irragionevolmente sufficiente a fini di prova di tale corresponsione la produzione dei
modelli Dm110. Tale affermazione contrasterebbe con la giurisprudenza di questa
Corte che ha ritenuto che i modelli Dm110 hanno una valenza probatoria limitata,
laddove valgono come prova del pagamento delle retribuzioni, in mancanza di una
prova contraria da parte dell’imputato di non essere stato in grado di corrispondere
le retribuzioni, prova che, invece, sarebbe stata, come detto, fornita dall’imputato
attraverso la più volte richiamata produzione documentale; altra censura investe
la sentenza impugnata per non aver assolto l’imputato dal reato relativamente alle
mensilità relative all’anno 2010, in quanto scorporando l’ammontare delle mensilità per le quali vi era prova della mancata corresponsione della retribuzione,
dall’imputazione relativa all’anno 2010, l’importo risulterebbe inferiore alla soglia
di 10.000 C, con conseguente necessità di assolvere l’imputato come già fatto per
l’anno 2011.
In sostanza, dunque, i giudici, pur a fronte di dati documentali incontestabili,
avrebbero rigettato la richiesta difensiva, senza assolvere l’imputato quantomeno
per quelle mensilità per cui ritenevano non corrisposte le retribuzioni ai dipendenti,
comunque non escludendo la punibilità per il mancato raggiungimento della soglia
per il 2010, in quanto, escluse le mensilità di aprile, maggio e giugno, l’ammontare
dei contributi non versati era pari a 6245,00 C, inferiore alla soglia di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Ed invero tutte le censure del ricorrente sono articolate attraverso le deduzioni
di vizi motivazionali della sentenza impugnata che hanno come nucleo comune la
non corretta valutazione della produzione documentale difensiva che, in base alla
prospettazione difensiva, “replicata” in sede di ricorso e già sviluppata davanti ai
giudici di appello – (dunque per ciò solo, generica per aspecificità, non tenendo
conto delle ragioni esposte dai giudici di primo grado e di appello a confutazione
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documentali non fossero state ritenute sufficienti dalla Corte d’appello per provare

delle identiche doglianze esposte nei motivi di appello, dovendo essere fatta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile
il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal
giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le
argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento

Rv. 253849) – proverebbe la mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, limitatamente ad alcune mensilità dell’anno 2010, documentazione che non sarebbe stata correttamente esaminata, ma che non sarebbe nemmeno stata tenuta in considerazione al fine di valutare il raggiungimento della sogli
di punibilità del 2010, in quanto, scorporando le mensilità per le quali non sarebbe
stata corrisposta la retribuzione, l’ammontare residuo, in antro “sottosoglia”,
avrebbe determinato la necessità di pervenire all’assoluzione dell’imputato.

5. La tesi difensiva, in astratto corretta, collide tuttavia con un dato oggettivo
insuperabile. Ed invero, la difesa, prospettando il vizio in questione, deduce in
realtà un travisamento della prova documentale, senza tuttavia provvedere alla
loro trascrizione o, come sarebbe stato più semplice, alla loro allegazione; è pacifico ormai nella giurisprudenza di questa Corte che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo
il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o
allegazione (da ultimo, v. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 – dep. 02/05/2017,
Schioppo, Rv. 270071).
Alla stregua di quanto sopra, non essendo consentito a questa Corte accedere agli
atti processuali (salvo che per decidere su eccezioni afferenti a violazioni della
legge processuale, rispetto alle quali questa Corte è giudice del fatto , atteso che,
come affermato dalle Sezioni Unite, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto,
mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto
e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento
impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la
mancanza o la manifesta illogicità della motivazione: Sez. U, n. 42792 del
31/10/2001 – dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092), l’articolata tesi
difensiva risulta del tutto priva di pregio, difettando la possibilità per questo Giudice di legittimità di accedere agli atti del processo per verificare se, realmente, vi
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dell’impugnazione: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo,

fosse stata la mancata corresponsione delle retribuzioni per quelle mensilità da
parte dell’imputato e se, quindi, effettivamente fosse possibile lo “scorporo” delle
stesse, relativamente all’annualità 2010, al fine di valutare la sussistenza di
un’ipotesi “sottosoglia” tale da determinare la fondatezza della tesi difensiva.

6. Il principio delle Sezioni Unite, del resto, non è stato superato dalla giurispru-

motivazione riferendolo anche “aglialtri atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame”, atteso che, anche di recente, si è ribadito che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi
che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale
trascrizione o allegazione (v., da ultimo, tra le tante: Sez. 2, n. 20677 del
11/04/2017 – dep. 02/05/2017, Schioppo, Rv. 270071).
Alla luce delle predette considerazioni, quindi, perdono di spessore argomentativo
le ulteriori censure articolate dalla difesa dell’imputato circa gli ulteriori vizi motivazionali che inficerebbero la sentenza (dalla insussistenza del dolo alla attribuzione di prova da parte dei giudici del merito ai modelli Dm110), atteso che le
predette doglianze hanno tutte come presupposto la mancata o erronea valutazione delle produzione documentale che, tuttavia, non essendo stata allegata al
ricorso, preclude la possibilità per questa Corte di valutare la fondatezza delle
doglianze stesse. Del resto, quanto alla crisi finanziaria e di liquidità, la Corte territoriale mostra di fare buongoverno del principio secondo cui il reato di omesso
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è
integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti
ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa,
e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere quello
di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in
modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del
10/04/2017 – dep. 22/09/2017, Agozzino, Rv. 271189).

7. Analogamente, quanto all’annualità 2009 ed a quella del 2010, non rileva
quanto argomentato dal ricorrente, atteso che, come già affermato da questa
Corte, non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il
datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far
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denza successiva alla novella del 2006 che ha consentito di denunciare il vizio di

fronte a debiti ritenuti più urgenti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata, che aveva escluso il dolo per le difficoltà economiche della società amministrata dall’imputato, desunte dai decreti ingiuntivi e dai protesti ai
quali aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento: Sez. 3, n. 3705 del
19/12/2013 – dep. 28/01/2014, P.G. in proc. Casella, Rv. 258056)..

vero che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti
le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto
previdenziale può essere valutata come prova piena della effettiva corresponsione
delle retribuzioni stesse solo in assenza di elementi contrari (v., ad es.: Sez. 3, n.
37330 del 15/07/2014 – dep. 09/09/2014, Valenza, Rv. 259909), ma, nel caso di
specie, tali elementi contrari sarebbero rappresentati dalle produzioni documentali
che la difesa ha omesso di allegare al ricorso, con conseguente impossibilità per
questa Corte di valutare gli “elementi contrari” idonei a contrastare le risultanze
dei modelli Dm/10 prodotti dall’imputato (che, peraltro, come si legge a pag. 4
della sentenza, non contenevano la dicitura “non ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti” che deve essere inserita in ipotesi di mancata corresponsione delle retribuzioni), donde non vi sono ragioni per disattendere
quanto affermato dai giudici territoriali secondo cui nessun elemento di prova di
segno contrario è stato addotto dalla difesa.

9. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso dev’essere dichiarato
inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello
del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

P.O.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
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8. Quanto, poi, alla prova dell’avvenuta corresponsione della retribuzione, è ben

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 marzo 2018

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