Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19682 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19682 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIKOLOV NIKOLAI N. IL 16/04/1972
avverso la sentenza n. 167/2011 TRIBUNALE di LATINA, del
26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Viene proposta impugnazione (originariamente “appello” ma poi correttamente qui
trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, 3 0 comma
c.p.p.) nell’interesse di Nikolov Nikolai, avverso la sentenza emessa in data
26.1.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Latina con la quale il predetto
era stato dichiarato colpevole del reato di guida senza patente a e
condannato, con attenuanti generiche, alla pena di C 2.000,00 di ammenda.
Ci si duole della carente motivazione, dei mancati riscontri alla ricostruzione dei

inflitta.
Il ricorso è inammissibile non solo per l’aspecificità dei motivi e la manifesta
infondatezza degli stessi ma anche perché proposto in violazione dell’art. 613, 1°
comma c.p.p..
Infatti, è da rilevare, anzitutto, che l’atto di gravame è stato proposto
esclusivamente a firma dell’avv. Romolo Mecozzi, di Latina, difensore di fiducia
dell’imputato, che non risulta iscritto allo speciale albo degli avvocati cassazionisti
previsto dall’art. 613, 1° comma c.p.p.: tale inammissibilità si estende persino agli
eventuali motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del
termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

fatti, della carenza di indizi gravi precisi e concordanti e dell’eccessività della pena

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