Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19681 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19681 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTORINA FILIPPO N. IL 05/03/1982
avverso la sentenza n. 1786/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/04/2015

1) Con sentenza del 4/4/2014 la Corte di Appello dì Messina, in parziale riforma della
sentenza del &UP del Tribunale di Messina, emessa il 13/5/2013, con la quale
Castorina Filippo, con la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato
condannato per i reati di cui agli artt.71 D.Lvo 159/2011, 110, 629 comma 2 cod.pen.
(capo a), 110 cod.pen., 73 DPR 309/90 (capo b), 81 cpv., 110 cod.pen., 73 DPR 309/90
(capo c), 75 comma 1 D.L.vo 159/201 (capo d), unificati sotto il vincolo della
continuazione, dichiarava assorbito il capo b) dell’imputazione nel reato di cui al capo
c), rideterminando la pena, inflitta in primo grado, in anni 7 di reclusione ed euro
25.000,00 di multa e confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il Castorina, a mezzo del difensore, denunciando l’erronea
applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza del reato di estorsione, nonché la mancanza di motivazione quanto
all’omesso riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art.73 comma 5 bPR 309/90
e delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione corretta in diritto ed in fatto ed immune
da vizi logici, ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, Saglimbene
Angela, fossero pienamente attendibili’, e che trovassero, per di più, conferma in
elementi esterni, quali il rinvenimento della somma (in precedenza consegnata)
addosso alla coimputata,Saitta Sebastian°, e le stesse parziali ammissionìdell’imputato.
l-la poi esaminato i rilievi difensivi ed ha ampiamente argomentato in ordine
all’efficacia intimidatrice delle parole pronunciate dall’imputato per ottenere la
consegna della somma di denaro.
2.2) Quanto al secondo motivo di ricorso, è pacifico che il comma 5 dell’art.73 DPR
309/90, anche alla luce della riformulazione normativa (che l’ha configurato come
ipotesi autonoma di reato) possa essere riconosciuto solo in casi di minima offensività
penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la
conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene
irrilevante l’eventuale presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17;
conf.Cass.sez.4, 16.3.2005 n.10211; Cass.sez.4, n.20556/2005). Anche la
giurisprudenza successiva ha ribadito che “..il giudice è tenuto a complessivamente
valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi,
modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del
reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta
criminoso), dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell’attenuante

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OSSERVA

quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis Cass.pen.sez.4 n.38879 del
29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa sede
di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile siffatta ipotesi
attenuata per la pluralità delle cessioni, nonché per la quantità e la qualità della
sostanza stupefacente.
2.3) Infine, altrettanto argomentato è l’esercizio del potere discrezionale nella
determinazione della pena, avendo la Corte distrettuale escluso il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche per la gravità dei fatti e per i precedenti penali.
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/4/2015
Il Consiglie -,-st.
El Presidente

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