Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19681 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19681 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENOVESE CARMELO N. IL 08/04/1966
avverso la sentenza n. 1775/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo applicava, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed € 750= di ammenda a
GENOVESE Carmelo per il reato di cui all’art. 186, lett. c), C.d.S. per guida in stato
di ebbrezza di un’auto, con tasso alcolemico rilevato di g\I 2,11 (acc. in Palermo il
24\9\2009). La pena veniva convertita in giorni 43 di lavori di pubblica utilità.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
Invero il giudice di merito nel sostituire la sanzione detentiva, ha operato il ragguaglio
tra pena detentiva e lavoro di P.U. dividendo i 365 giorni dell’anno per 12 e così
arrotondando il quoziente ottenuto a 30 giorni in misura favorevole al condannato
(365 : 12 = 30,4); in tal modo peraltro utilizzando in consueto sistema di calcolo della
sanzione, quando un mese di pena detentiva deve essere ridotto in misura percentuale in
ragione di attenuanti o diminuenti di pena.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.500= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
Il Consiglier estensore

l Presiden r

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge per
avere il giudice ragguagliato un mese di arresto a giorni 30 di lavoro di P.U., invece
che lasciare la durata di un mese, circostanza questa che poteva essere favorevole
all’imputato, qualora la pena fosse scontata a febbraio.

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